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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Il calcolo del premio incentivazione e le assenze legate al Covid-19
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Il calcolo del premio incentivazione e le assenze legate al Covid-19

Art. 65 CCNL Aiop

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’art. 65 del CCNL Aiop per il personale non medico AIOP ARIS dispone che a tutto il personale compete un premio di incentivazione pari ad € 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno, al raggiungimento di almeno 258 giorni di presenza nel periodo 1° luglio - 30 giugno.

Il cennato articolo elenca tassativamente le assenze che non incidono sulla decurtazione del premio ed ossia: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall’INAIL.

Essendo dunque stati convenzionalmente stabiliti e individuati gli istituti che, nel calcolo del premio, non debbono essere considerati quali giorni di assenza, e trovandoci, allo stato, innanzi ad istituti “non catalogatiriconducibili all’infezione da Sars-CoV-2, quali la malattia COVID-19, l’infortunio sul lavoro per contrazione del virus, la quarantena fiduciaria e le assenze dei lavoratori dichiarati fragili, occorre comprendere se essi siano riconducibili in via analogica alle assenze che non decurtano il cennato premio di incentivazione, avendo riguardo della disciplina transitoria attualmente in vigore.

Orbene, per quanto concerne la malattia COVID-19, essa è normata dall’art. 26 co. 6 del DL n. 18/20, conv. in L. n. 27/20, il quale prevede che “qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche”.  Pertanto, ai fini del premio di incentivazione, la malattia da COVID-19 sarà da considerare come “ordinaria” e quindi quale assenza idonea a ridurre il premio.

Tuttavia, in argomento, corre evidenziare, che l’INAIL, con la circolare n. 13/2020, ha previsto una presunzione di contrazione del COVID-19 sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori impegnati nel comparto sanità, a prescindere dalla qualifica rivestita in azienda, di tal che, come da ultimo ricordato nell’Informaiop n. 383, all’esito della comunicazione di positività da parte del lavoratore, le aziende sanitarie devono trattare l’assenza come infortunio sul lavoro ed effettuare tutti gli adempimenti del caso, ivi compresa la denuncia all’INAIL.

In tal caso, dunque, il relativo periodo non incide sulla decurtazione del premio, così come espressamente previsto dal co. 3 dell’art. 65 CCNL.

Né possono decurtare il premio le giornate di malattia dei lavoratori dichiarati fragili, essendo le stesse, ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell’art. 26 del DL n. 18/20, equiparate al ricovero ospedaliero, anch’esso espressamente escluso dal computo nel citato co. 3.

Quanto infine al periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai sensi dell’art. 26 co. 1 del DL n. 18/20, questo “è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento”. Pertanto, le giornate in cui il dipendente risulta in quarantena saranno idonee a ridurre il premio di incentivazione, fatta salva l’ipotesi in cui questi abbia svolto attività lavorativa in altra forma (es. smart working).

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