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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

La mancata vaccinazione non preclude l’indennizzo INAIL dell’infortunio
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La mancata vaccinazione non preclude l’indennizzo INAIL dell’infortunio

Istruzione operativa INAIL 1° marzo 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Nell’attuale quadro pandemico ed emergenziale si è aperto un ampio dibattito con riferimento le eventuali conseguenze in cui possa incorrere un lavoratore, il quale, chiamato dalla ASL per effettuare il vaccino contro il virus Sars-CoV-2, rifiuti la somministrazione dello stesso.
Particolare rilievo mediatico è stato dato al caso del 15 infermieri dipendenti di un ospedale Ligure che, dopo aver rifiutato l’inoculazione, avevano contratto il virus.
L’Azienda sanitaria, come da disposizioni dell’INAIL di cui alla Circolare n. 13/2020, aveva aperto l’infortunio sul lavoro, presentando apposita denuncia all’Ente, ma, contestualmente stigmatizzando la condotta tenuta dai lavoratori e chiedendo di verificare l’eventuale responsabilità degli stessi nella contrazione del virus, atteso che gli stessi, rifiutando il vaccino, avevano favorito le condizioni per il cagionarsi dell’evento lesivo.
Investita della questione, l’INAIL competente rimetteva il quesito alla direzione Regionale Ligure, la quale è stata chiamata a ponderare la scelta degli Infermieri di non sottoporsi al trattamento sanitario, tutelata ai sensi dell’art. 32 della Carta Costituzionale, con gli altri principi vigenti in materia, tra cui le disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e dell’art. 2087 c.c., con cui il Legislatore ha inteso favorire un ambiente di lavoro salubre, imponendo obblighi all’Azienda, ma anche ai lavoratori, i quali sono ex lege tenuti a tenere un contegno attivo per la propria ed altrui sicurezza.
Orbene, con la nota in commento, l’INAIL ha riscontrato la richiesta dell’azienda evidenziando come la copertura assicurativa offerta dall’Ente pubblico possa essere subordinata esclusivamente alle condizioni di Legge.
Pertanto, non esistendo un provvedimento normativo che obblighi i singoli lavoratori alla vaccinazione contro il Sars-CoV-2, “il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto a un trattamento sanitario, ancorché fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa”.
Né l’Istituto ha ritenuto applicabile al caso di specie il principio del “rischio elettivo”, che ricorre ogni qual volta il lavoratore si ponga in una situazione di fatto che lo ha indotto ad affrontare un rischio diverso da quello inerente l’attività lavorativa.
Di tal che non essendo il rischio di contagio volontariamente perseguito dal lavoratore, a parere dell’INAIL non è possibile ricondurre a tale fattispecie l’infortunio COVID, benché occasionato dalla mancata vaccinazione del dipendente.
Precisa l’INAIL che, dal punto di vista assicurativo, il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (ivi incluso il vaccino), pur costituendo un illecito, non preclude la configurabilità dell’infortunio come evento indennizzabile.

 

Tuttavia, e questo è l’elemento più interessante della Circolare, l’INAIL evidenzia che l’indicata condotta del dipendente potrà ridurre, se non addirittura escludere la responsabilità del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nei confronti dell’azienda, così come il diritto dell’Inail ad esercitare il regresso nei confronti del datore di lavoro.

 

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