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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Autorizzazione all’esercizio/esternalizzazione della gestione e dei servizi
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Autorizzazione all’esercizio/esternalizzazione della gestione e dei servizi

Consiglio di Stato, sez.3^, sentenza n.4453 del 10 luglio 2020

Giuseppe De Marco, LegalSanità

Può essere esternalizzata la gestione di una struttura sanitaria, e dei servizi di infermeria e di assistenza al paziente, a un soggetto terzo?
La valutazione rigorosa dei requisiti precede, e non può mai seguire, il rilascio delle autorizzazioni.
Ancora una decisione della terza sezione del Consiglio di Stato ricorda il peso del superiore interesse pubblico di tutela della salute, per cui, può dirsi che la libera iniziativa economica del privato risulta sempre più leggera nell’ottica di bilanciamento degli interessi coinvolti.
La Regione Puglia impugna la sentenza del Tar con cui, all'esito di un'operazione interpretativa - che la Regione appellante ritiene erronea, in quanto contrastante con la disciplina posta dalla normativa regionale di rango primario - ammette l'esternalizzazione anche dei servizi propriamente sanitari, purché a soggetto anch'egli autorizzato.
Ai sensi della normativa regionale primaria, per il Tar è ben possibile, come avveniva in passato, che non vi sia identità fra titolare e gestore della struttura, purché entrambi siano parte del rapporto autorizzatorio con la pubblica Amministrazione; il che val quanto dire che entrambi sono in possesso dei requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla legge.
Per il Consiglio di Stato, invece, ammettere, peraltro in via interpretativa, che tale divieto non copra anche l'ipotesi di esternalizzazione ad altro soggetto autorizzato, è contrario sia alla lettera che alla ratio della richiamata disposizione primaria, nonché al sistema dell'autorizzazione sanitaria come disciplinato in ambito di legislazione statale dall'art. 8-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
In tema di mera autorizzazione (prescindendo dal rapporto di accreditamento) la Sezione ha infatti più volte chiarito che "la disciplina di settore, in una visione sistemica, sia incentrata su una valutazione rigorosa del possesso in capo alla parte istante dei requisiti prescritti, valutazione che va svolta in via preventiva e che condiziona il rilascio dell'autorizzazione tanto alla realizzazione della struttura che alla sua piena operatività, rappresentando la fase della detta verifica uno snodo dirimente - siccome funzionalmente connesso al superiore interesse pubblico generale alla tutela del diritto inviolabile alla salute - affinché si determini l'effetto abilitativo all'esercizio" (sentenza n. 5605/2019).
Il provvedimento autorizzatorio non può pertanto intendersi quale attributo di natura meramente formale, ma è correlato all'operatività della struttura in chiave di verifica necessariamente preventiva e propedeutica, sicché non possono ricavarsi in via interpretativa le eccezioni al divieto ritenute dal primo giudice.
Ad avviso del Consiglio di Stato, inoltre, consentire in via interpretativa l'esternalizzazione della gestione ad altri soggetti autorizzati potrebbe determinare fenomeni di accorpamento o di oligopolio, o al contrario di parcellizzazione dell'offerta, tali da snaturare la verifica di conformità all'interesse pubblico operata a monte.
Rilevante è la precisazione, contenuta nella decisione in commento, per cui una simile eventualità si manifesta, non solo in caso di esternalizzazione dell'intera gestione della struttura, ma anche nell'ipotesi di affidamento in appalto dei servizi di infermeria e di assistenza tramite operatori socio sanitari.
Ancora una sottolineatura, da parte dei giudizi amministrativi, delle esigenze pubblicistiche cui è preordinato l’istituto dell’Autorizzazione all’esercizio; l’interesse pubblico della tutela della salute è predominante nell'ottica del bilanciamento con il diritto di libertà economica garantito dall'art. 41 Cost..
Ribadire, come fa la decisione in commento, e ne ricordo un’altra altrettanto interessante di quest’anno (Cons. Stato n. 1156 del 13/2/20), l’imprescindibile ruolo della verifica preventiva del possesso dei requisiti, vuol dire, per esempio, che l’effetto abilitativo all’esercizio non potrebbe essere determinato mai da una autocertificazione del rappresentante legale della struttura sanitaria, con successivo differimento della verifica della effettiva sussistenza delle condizioni di esercizio ad una fase successiva. Aspetti da tenere in considerazione, ritengo, nel caso si volesse pensare a una riforma del sistema in termini di semplificazione amministrativa.
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