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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Riforma della prescrizione e sospensione del procedimento disciplinare
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Riforma della prescrizione e sospensione del procedimento disciplinare

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Com’è noto, nel nostro ordinamento una condotta illecita tenuta dal lavoratore assume rilievo disciplinare, conferendo la possibilità al datore di lavoro di comminare delle sanzioni nei limiti posti dalla legge e dal CCNL applicato in azienda.
Tuttavia, in alcuni casi particolarmente gravi, il medesimo fatto potrebbe essere anche perseguito come reato, dando luogo all’instaurazione di due diversi procedimenti a carico del lavoratore.
I rapporti tra le due tipologie di responsabilità sono stati declinati, in più occasioni, dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha, per quanto ivi interessa, sancito la possibilità per parte datoriale di procedere tempestivamente alla contestazione del fatto per poi sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio in sede penale.
Sul punto, si vedano ex multiis la Sentenza n. 24796 del 5 dicembre 2016, in cui la Cassazione ha ribadito come ai fini della legittimità del procedimento disciplinare, sia sufficiente che il datore di lavoro comunichi al dipendente la volontà di procedere disciplinarmente appena viene a conoscenza dei fatti, potendo contestualmente sospendere il relativo procedimento in attesa di avere maggiori informazioni all’esito del giudizio penale in corso sui medesimi fatti.
Tuttavia, tale principio va interpretato alla luce della riforma della legge n. 3 del 3 gennaio 2019 che ha bloccato l’operatività della prescrizione al termine del procedimento di primo grado a far data dal 1° gennaio 2020.
Ed invero, attesa la mancata decorrenza del termine di prescrizione, si rende necessario applicare un correttivo al predetto principio, poiché, in mancanza, il datore di lavoro si vedrebbe costretto a sospendere il procedimento disciplinare in attesa della piena definizione del procedimento penale che, ad oggi, non incorre in alcun limite temporale.
Pertanto, alla luce della novella legislativa, benché sia comunque opportuno sospendere il procedimento disciplinare in attesa del termine del giudizio, sembra auspicabile per l’azienda attendere esclusivamente la pronuncia di primo grado.
Infine, si deve ricordare che la decisione del datore di lavoro non è certamente vincolata da quanto sancito dal Giudice penale. Ed infatti, il datore di lavoro ben potrebbe comminare la sanzione disciplinare anche in mancanza di una condanna penale del lavoratore, sulla base della lesione del vincolo fiduciario.
Infatti, da ultimo, la Suprema Corte, con la Sentenza n. 31531 del 3 dicembre 2019, ha dichiarato esente da censure la condotta dell’azienda datrice di lavoro che aveva intimato il licenziamento per giusta causa ad un lavoratore che, all’esito di un patteggiamento, aveva evitato una condanna per spaccio.
Od ancora, si pensi al caso in cui il lavoratore venga assolto perché “il fatto non costituisce reato”, ma il datore di lavoro decida comunque di comminare la sanzione rilevando dei profili disciplinarmente rilevanti nella medesima condotta.
In estrema sintesi, con la riforma della prescrizione, il datore di lavoro può comunque procedere a sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del primo grado di giudizio, ferma restando la possibilità dell’azienda di assumere delle determinazioni differenti rispetto quanto sancito nelle aule di Tribunale, valutando - come detto - la lesione del vincolo fiduciario, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta.
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