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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Per dimostrare la consegna della contestazione disciplinare è sufficiente la prova dell’invio della raccomandata
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Per dimostrare la consegna della contestazione disciplinare è sufficiente la prova dell’invio della raccomandata

Cassazione Sez. Lavoro ordinanza n. 9427 del 05.04.2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

L’ordinanza in commento ha affrontato il caso di un lavoratore licenziato con lettera del 11 gennaio 2018, per addebiti relativi all'abuso (nei giorni 7, 8 e 10 novembre 2017) dei permessi ottenuti ai sensi della L. n. 104 del 1992, per esigenze personali anziché per l'assistenza alla madre, come richiesti, oltre che relativi al comportamento tenuto durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia conseguente all'infortunio subito.

L’ex dipendente impugnava il licenziamento, assumendo di non aver mai ricevuto la contestazione e di non aver dunque potuto fornire le sue giustificazioni.

Orbene, il Tribunale, dapprima e la Corte d’appello, successivamente, hanno invece ritenuto, sulla base di un argomentato ragionamento essenzialmente fondato sulla presunzione dell'articolo 1335 c.c., la tempestiva conoscenza da parte del lavoratore della lettera di contestazione - a suo dire conosciuta per disguidi di consegna postale addirittura il 12 gennaio 2018 e quindi dopo l'intimazione del licenziamento - invece pervenuta al suo indirizzo il 22 dicembre 2017, essendone stata ivi tentata la consegna (con l'inserimento nella cassetta postale, da parte del postino, dell'avviso di giacenza) e, in assenza del destinatario, resa disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale dal 28 dicembre 2017, con rispetto, pertanto, dei termini previsti per le sue giustificazioni difensive.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – ha rilevato che “la produzione in giudizio (così come di un telegramma) della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, a norma dell'articolo 1335 c.c.: superabile dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di non averne notizia (Cass. 4 giugno 2007, n. 12954; Cass. 20 giugno 2011, n. 13488; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015; Cass. 11 gennaio 2019, n. 511)”.

Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso proposto dal lavoratore.

 

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