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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

L’utilizzo di fattispecie contrattuali non disciplinate nel contratto collettivo applicato
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L’utilizzo di fattispecie contrattuali non disciplinate nel contratto collettivo applicato

Corte di Cassazione sentenza n. 29423 del 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

Con la Sentenza in commento la Suprema Corte ha sancito che è possibile utilizzare delle forme contrattuali non disciplinate nel CCNL, nonostante la legge operi un rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina analitica e questa sia rimasta inerte.
In particolare, con riferimento all’utilizzo del lavoro intermittente che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 81 del 2015 è definito come “Il contratto di lavoro … anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”, la Cassazione ha evidenziato come il potere di intervento sostitutivo conferito espressamente dal legislatore al ministero (in caso di comportamento inerte o contrario delle parti sociali) denoti in termini inequivoci “la volontà del legislatore di garantire l’operatività” dell’istituto contrattuale e ciò in coerenza con il complessivo impianto della legge delega 30/2003 e con la dichiarata finalità di disciplinare e razionalizzare le tipologie contrattuali, quali il lavoro a chiamata, temporaneo, occasionale, accessorio.
Ed invero, il legislatore, nel disciplinare il lavoro intermittente, ha previsto che “in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali” che, con il decreto 459/2004, ha dato attuazione alla lettera della legge.
Pertanto, la Suprema Corte, con la Sentenza in commento, ha ricordato che il potere attribuito alle parti sociali dalla disciplina normativa del contratto intermittente debba intendersi limitato alla mera individuazione delle esigenze che ne consentono l’utilizzo e non alla decisione circa l’utilizzabilità tout court di tale tipologia contrattuale.
Orbene, residua comprendere se l’iter argomentativo seguito dalla Corte possa essere applicato ad altre fattispecie contrattuali che non risultano disciplinate dai CCNL.
Ed invero, con riferimento al lavoro intermittente, la Cassazione rileva che le parti collettive non ne possono impedire l’utilizzo sia perché la legge prevede un meccanismo (l’emanazione di un decreto ministeriale) volto proprio a supplire l’inerzia delle parti sociali nella regolazione del rapporto, sia perché manca nella legge un espresso rinvio al “potere di veto” delle parti collettive.
Questo ultimo aspetto è quello maggiormente interessante. Infatti, applicando il criterio interpretativo suggerito dalla Corte di Cassazione, si potrebbe giungere a conclusioni analoghe a quelle formulate nella Sentenza per quanto concerne altre tipologie di lavoro atipiche come, ad esempio l’apprendistato che, ad oggi, non risulta ancora disciplinato dal CCNL AIOP.
Tuttavia tale istituto, benché non menzionato nel contratto collettivo del 2005, dovrebbe poter essere utilizzato facendo riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto, qual è nel nostro caso il contratto Aiop - RSA che, invece, prevede l’istituto.
Tale conclusione risulta altresì avvalorata dalla nota n. 18194 del 4 ottobre 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cui viene sancito che “in assenza di previsione collettiva e di espresso divieto il contratto può essere attivato nel rispetto delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla Legge”.
In estrema sintesi, la Sentenza in commento, offre un importante spunto di riflessione con riguardo l’impossibilità delle parti sociali di vietare l’utilizzo di forme di lavoro “atipiche”, non essendo previsto in alcuna norma di legge un potere interdittivo delle parti rispetto a queste forme contrattuali.
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