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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota n. 2572 del 14 aprile 2023 – indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970 (Videosorveglianza)
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Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota n. 2572 del 14 aprile 2023 – indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970 (Videosorveglianza)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 2572 del 14 aprile 2023, ha fornito indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi dei sistemi di videosorveglianza e degli strumenti dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, secondo l'articolo 4, co. 1, della legge 300/1970.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La nota, che richiama gli orientamenti del Garante per la privacy, ribadisce anzitutto il divieto assoluto di un controllo intenzionale a distanza dell'attività dei lavoratori e precisa che l'installazione del sistema deve necessariamente essere preceduta da un accordo sindacale. Solo in caso di mancato accordo (o di mancata costituzione di Rsa/Rsu), è possibile formulare l'istanza autorizzativa all'Ispettorato; istanza che deve contenere espressamente la dichiarazione di assenza di Rsa/Rsu o la documentazione comprovante il mancato accordo.

L'INL specifica sul punto che in nessun caso il consenso individuale del lavoratore, ancorché informato, può supplire all'accordo sindacale o al provvedimento autorizzativo “restando in quest’ultimo caso l’installazione illegittima e penalmente sanzionata, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in luogo dei lavoratori…”.

Affronta dunque diverse fattispecie, specificando innanzitutto che, in caso di aziende multilocalizzate, se le unità produttive sono ubicate nel territorio di competenza di una stessa sede territoriale dell'INL, il provvedimento autorizzativo potrà essere rilasciato da quest'ultima; mentre, in presenza di unità produttive ubicate in diverse province, può essere stipulato un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure (nel caso di mancato accordo o in assenza di Rsa/Rsu) si potrà presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell'Inl o, in alternativa, alla sede centrale.

Secondo l'Ispettorato, inoltre, l'articolo 4 si applica esclusivamente alle aziende in cui siano presenti lavoratori; pertanto, un'impresa senza dipendenti (ma che ha in programma di assumerne) può presentare l'istanza precisando il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all'avvio dell'attività, oppure attestando che l'impianto già installato sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l'eventuale provvedimento autorizzativo.

L’Ispettorato affronta poi, approfonditamente, le istanze di autorizzazione riferite ai sistemi di geolocalizzazione (GPS), ritenendo – sulla base delle indicazioni del Garante - che l'installazione sia consentita (e quindi sia possibile rilasciare l'autorizzazione) solo ove il sistema:

- escluda il monitoraggio continuo del lavoratore;

- consenta la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle legittime finalità perseguite (tra cui la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale);

- consenta, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell'orario di lavoro;

- effettui, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi);

- preveda la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite. Ove si tratti di sistemi istallati su autovetture, non è necessario produrre all'Ispettorato l'elenco delle targhe dei veicoli.

In ultimo, la nota dispone che l'articolo 4, co. 1, si applichi anche ai collaboratori etero-organizzati (articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015: “prestazioni prevalentemente personali, continuativa ed eseguite secondo modalità etero organizzate”), ai quali sono estese le medesime tutele del lavoro subordinato in ragione delle caratteristiche del rapporto nonchè ai lavoratori autonomi che operano tramite piattaforme digitali “applicandosi a questi ultimi la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati”, ma non ai volontari, essendo tale tipologia di attività “incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”.

 

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