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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

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Il Decreto Dignità approda in Gazzetta Ufficiale

David Trotti, Consulente del lavoro della Sede nazionale

La prima cosa che mi sono chiesto da tecnico è perché tutti i governi toccano il tempo determinato, ma su questo non ho trovato risposta. L’unica cosa che posso dire è che i continui cambiamenti su questa materia creano disorientamento soprattutto se fatto con i decreti legge, perché per 60 giorni (al massimo) le regole sono leggi. Ricorderete il Decreto Poletti che ha prodotto 3 regimi temporali, ricordo che feci creare uno scadenzario apposito, per ricordarmi tutte le diverse scadenze.

Questa previsione ora si fa più concreta perché è stato pubblicato in G.U. il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"(G.U. Serie Generale n. 161 del 13 luglio 2018) che è entrato in vigore sabato 14 luglio 2018 (data in cui notoriamente soprattutto nel periodo estivo sono aperti studi professionali ed aziende).
Forse sarebbe stato più utile e avrebbe agevolato tutti farlo entrare in vigore magari il martedì, per dar modo di studiarlo (visto che è stato più di 10 giorno in giro per le Istituzioni). Dicevo che le mie preoccupazioni si fanno più concrete perché già si parla di cambiamenti e ciò produrrà i tre regimi temporali di applicazione.
Il decreto tocca, come abbiamo già avuto modo di dire, il mondo del lavoro in maniera importante.
Commentiamo dunque e finalmente il testo ufficiale soffermandoci ovviamente sulle differenze rispetto al precedente mio intervento.
L’art. 1 del decreto si titola: modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e pone subito la variazione più rilevante rispetto a quanto in vigore il 13 luglio 2018, affermando che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Quindi il contratto proprio è di 12 mesi, ma si può arrivare ai (non eccedere dice il testo) ventiquattro. Può superare i dodici mesi solo con un “motivo”, ovvero per eccedere ci deve essere la presenza di una causale, ovvero la esistenza di alcune condizioni ed esattamente: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Come si vede e come avevamo già ampiamente detto e precisato, le cosiddette causali ovvero condizioni sono molto generiche (a parte quella sostitutiva) e lasciano molto alla libera interpretabilità ed ovviamente al discernimento del giudice. Credo che sarà molto rischioso utilizzarle soprattutto nella micro e piccola azienda.
Immaginate poi nel settore turismo (o comparti analoghi) cosa si dovrà dimostrare in sede di contenzioso. Dunque il rapporto a tempo determinato formalmente può durare 24 mesi, ma nella realtà durerà 12 mesi con altri dodici mesi di allungamento qualora ci siano le condizioni a) e b).

L'articolo - pubblicato sulla rivista Consulenza.it del Gruppo Buffetti - continua in allegato nella sua versione integrale.
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