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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Il ruolo del Giudice nella valutazione della “giusta retribuzione”
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Il ruolo del Giudice nella valutazione della “giusta retribuzione”

Cass. Sez. Lav. n. 27711 del 2 ottobre 2023 – Cass. Sez. Lav. 28230 del 10 ottobre 2023 – Tribunale di Bari Sez. Lavoro n. 2710.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

In un contesto politico in cui la questione del “salario minimo” è quanto mai dibattuta, anche la magistratura si è espressa, sia con pronunce di legittimità che di merito, rivendicando il primato della valutazione giudiziale nella determinazione dell’importo del salario minimo, inteso come livello retributivo conforme ai parametri di proporzionalità e sufficienza fissati dall’art. 36 della Costituzione.

In particolare, la Cassazione è tornata su tale tema, affrontandolo tuttavia in maniera del tutto nuova proprio alla luce dell’attuale congiuntura economica e del dibattito scaturito dall’approvazione della Direttiva UE n. 2022/2041 relativa al salario minimo adeguato, volta a migliorare l’equità del mercato del lavoro dell’Unione, a prevenire e ridurre le disuguaglianze retributive e sociali e a promuovere il progresso economico e sociale.

Le due pronunce di legittimità in oggetto, che affrontano casi concreti diversi, convergono tuttavia entrambe nel ritenere che in alcuni casi – e in alcuni settori – si renderebbe necessaria la verifica giudiziale nonostante la presenza della contrattazione collettiva per individuare un minimo invalicabile in attuazione dei principi sanciti dalla norma costituzionale.   

Gli Ermellini, nelle su indicate sentenze, affermano sostanzialmente che il riferimento al salario minimo previsto dalla contrattazione collettiva integra solo una presunzione relativa, suscettibile pertanto di accertamento contrario. Il che può determinare, come di fatto avvenuto nei casi oggetto di analisi da parte della Cassazione in commento, che l’inquadramento del lavoratore (e la conseguente determinazione del salario minimo di riferimento) avvenga sulla base di un contratto collettivo – pur dotato dei criteri di rappresentatività che ne legittimano l’applicazione – che tuttavia non soddisfa i criteri stabiliti dall’art. 36 Cost.. E tale violazione risulta denunciabile anche se la retribuzione è comunque conforme a quella stabilita dal contratto collettivo sulla base di quell’analisi di sufficienza e proporzionalità già fatta dalle parti sindacali.

Naturalmente, ove il giudice non ritenga di adottare come parametro i minimi salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva, può discostarsene, ma deve assolutamente fornire specifica indicazione delle ragioni che sostengono tale scelta, utilizzando anche parametri differenti da quelli contrattuali quali ad esempio, la localizzazione dell’impresa, la soglia di povertà calcolata dall’ISTAT, l’importo della NASPI e della CIG, la soglia di reddito per l’accesso ad alcune prestazioni (con tutte le criticità che tale scelta comporta considerando che si tratta in molti casi di prestazioni che hanno una finalità diversa rispetto al trattamento retributivo).

Dello stesso tenore una recentissima pronuncia della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari (la n.  2720 del 13 ottobre 2023) in cui è stato affrontato il caso di un lavoratore il quale - deducendo di percepire una retribuzione oraria pari ad € 5,37 e, dunque, non rispettosa dei parametri di cui all’art. 36 Cost. - ricorreva giudizialmente al fine di chiedere la condanna della società datrice alle differenze derivanti dall’applicazione del CCNL di un settore similare.

Anche in tale caso, il Tribunale ha affermato che la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione a cui fa riferimento l’art. 36 Cost. sono concetti autonomi e ben distinti dalla volontà delle parti sociali che si esprime nella contrattazione collettiva, non potendo escludersi a priori che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva, pur dotata di ogni crisma di rappresentatività, possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro di cui deve costituire il corrispettivo e/o di sufficienza ad assicurare al dipendente ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Per la sentenza, quindi, spetta al giudice operare detto controllo e - in caso di riscontrata violazione dei precetti costituzionali - determinare il giusto salario minimo, servendosi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini e per mansioni analoghe.

Orbene, tali pronunce, che in un certo senso contrastano proprio con la citata Direttiva UE, la quale – viceversa - sottolinea l’importanza del ruolo della contrattazione collettiva, creano un clima di forte incertezza applicativa, anche in ragione dell’elasticità dei parametri che vengono proposti dalla giurisprudenza per valutare sufficienza e proporzionalità della retribuzione, rischiando in siffatta maniera di aumentare in maniera esponenziale i contenziosi.

Si auspica quindi in un mutamento dell’orientamento giurisprudenziale.

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