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Il calcolo del rateo di mensilità aggiuntiva per i congedi straordinari biennali, comunicazione stock option e fringe benefit e la normativa in materia di ammortizzatori sociali per il 2024
Commentiamo i messaggi INPS sul corretto calcolo del rateo di tredicesima e quattordicesima in caso di congedo biennale straordinario e le indicazioni per la comunicazione obbligatorio degli importi fringe benefit e stock option del 2023 per il personale cessato. Inoltre, la circolare INPS sulla normativa in vigore in materia di ammortizzatori sociali e sostegni al reddito.
David Trotti, consulente Sede Nazionale
Con il messaggio n.30/2024 l’INPS fornisce alcune precisazioni in merito ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario biennale per patologie invalidanti. L’INPS chiarisce che l'indennità deve essere commisurata all'importo dell'ultima retribuzione percepita, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, come gratifiche, indennità o premi. La legge che norma il congedo fa riferimento oltre che all’ultima retribuzione, anche “alle voci fisse e continuative del trattamento”. In conclusione, viene ribadito che la tredicesima mensilità costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio e viene corrisposta a fine anno a tutti gli impiegati. Per cui, si è ritenuto che, come voce fissa e continuativa maturata, mensilmente è da computare nella base per il calcolo del congedo straordinario.
Il messaggio n.32/2024 dell’INPS fornisce le indicazioni operative in merito alla trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo d’imposta 2023 per l’emissione delle Certificazioni Uniche 2024. Nel messaggio, oltre ad essere riepilogato l’impianto normativo relativo ai fringe benefit e stock option, la loro natura e corresponsione al lavoratore sono definite le scadenza per la trasmissione degli importi da parte dei datori di lavoro. Nello specifico si chiarisce che sono da inoltrare, entro e non oltre il 21 febbraio 2024, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di importa 2023 al personale cessato dal servizio. Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.
Con la circolare n.4/2024 l’INPS mette a disposizione una sintesi, utile per il 2024, riguardante le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e sostegno al reddito delle famiglie. Sono riassunte le caratteristiche per interventi e programmi di sostegno quali l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), le misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva, l’incremento della dotazione finanziaria per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22–bis del D.lgs n. 148/2015, gli interventi straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale, congedi parentali.