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CIGO, lavoratrici donne vittime di violenza e contribuzioni per territori colpiti da calamità e gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate in tema di welfare aziendale
Commentiamo la prassi INPS sulla nuova piattaforma Omnia IS per l’invio delle domande CIGO, le istruzioni per l’agevolazione contributiva donne vittime di violenza e io versamenti in caso di calamità naturali. Inoltre, i due interpelli appena pubblicati sul tema del welfare aziendale e premi di produttività.
David Trotti, consulente Sede nazionale
Il messaggio n.892/2024 dell’INPS si pronuncia in tema di CIGO. Nello specifico si fa riferimento alla nuova piattaforma telematica “Omnia IS” per l’invio delle domande. Con il messaggio, l’Istituto chiarisce che a partire dal 2 maggio 2024 le domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO) potranno essere inviate unicamente tramite tale nuova piattaforma.
Con la circolare n.41/2024 dell’INPS vengono fornite le prime indicazioni operative in tema di esonero contributivo per donne disoccupate vittime di violenza. Nello specifico sono chiarite le prime istruzioni per le beneficiarie del Reddito di libertà. Nella circolare sono definite le lavoratrici per la cui assunzione spetta l’esonero, i rapporti di lavoro esonerabili e l’assetto dell’esonero. L’agevolazione riguarda le assunzioni e trasformazioni effettuate nel triennio 2024-2026 e prevede l’esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.
L’INPS con la circolare n.43/2024 fornisce le indicazioni operative in merito alla ripresa dei versamenti contributivi ed assistenziali sospesi per i territori che tempo per tempo saranno interessati da calamità naturali. Nella circolare sono definite le modalità di ripresa del versamento e l’eventuale rateizzazione dei contributi.
L’interpello n.57/2024 dell’Agenzia delle Entrate si pronuncia sul trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri in forma di welfare aziendale. Nello specifico l’Agenzia chiarisce il trattamento fiscale delle somme erogate alle dipendenti che sottostà al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. Di fatto, tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Inoltre, chiarisce che per “categoria di dipendenti” nel caso di beneficiari di welfare aziendale possono rientrare unicamente gruppi omogenei di lavoratori di un certo tipo, livello o qualifica sulla base di una distinzione legata alla prestazione lavorativa e non a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendente.
Con l’interpello n.59/2024 si pronuncia sul tema dell’incrementalità aziendale in relazione ai premi di produttività. Nell’Interpello, oltre a fornire il parere sul quesito presentato dall’Istante, l’Agenzia delle Entrate riepiloga il tema degli obiettivi alla luce della incumulabilità da prendere come parametro per la determinazione e raggiungimento delle soglie per l’applicabilità della tassazione agevolata dei premi di produttività. Nello specifico viene chiarito che oltre al raggiunto del risultato prefissato dalla contrattazione aziendale è necessario che tale risultato conseguito dall'azienda risulti anche incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.