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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Contratti a termine illegittimi: modificate le disposizioni per il risarcimento dei danni
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Contratti a termine illegittimi: modificate le disposizioni per il risarcimento dei danni

D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. “Decreto Salva Infrazioni).

Sonia Gallozzi, consulente giusavorista Sede Nazionale

In data 17 settembre 2024 è entrato in vigore il D.L. n. 131 del 16 settembre 2024 (c.d. Decreto salva infrazioni) avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale è anche intervenuto sulla disciplina dei contratti a tempo determinato.

Ed infatti, l’articolo 11 del citato decreto - sulla scorta della richiesta della Ue di allineare la normativa italiana alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato – ha modificato l’art. 28 del Dlgs 81/2015, commi 2 e 3, inerente alla quantificazione del risarcimento dovuto ai lavoratori nelle ipotesi di conversione del contratto a tempo a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il quale, prima della novella, disponeva che “nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.

Tale indennità era espressamente volta a ristorare il dipendente per l’intero pregiudizio retributivo e contributivo subito nel periodo compreso tra la scadenza del termine illegittimo apposto al contratto di lavoro e la pronuncia con la quale il Giudice ordinava la ricostituzione a tempo indeterminato del rapporto medesimo. Non si poteva, dunque, andare oltre le 12 mensilità anche se tra data di scadenza del contratto termine e data di emissione del provvedimento giudiziale di accertamento dell’illegittimità del termine fosse trascorso, anche a causa delle lungaggini processuali, un intervallo nettamente superiore.

Orbene, l’articolo 11, comma 1, lettera a) del Decreto Legge oggi in commento, per quanto di nostro interesse, ha aggiunto, dopo il primo periodo dell’articolo 28, comma 2, del Dlgs 81/2015, la seguente disposizione: “Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”, riconoscendo in capo al giudice, in caso di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, la possibilità di condannare il datore ad un indennizzo superiore a 12 mensilità - misura massima dell’indennità risarcitoria prevista dallo stesso articolo 28, comma 2, del Dlgs 81/2015 – fermo restando l’onere della prova in capo al lavoratore con riferimento al “maggior danno” subito.

Se da un lato dunque la previsione introdotta (ove confermata in sede di conversione del DL) ha l’obiettivo di ridurre l’illegittimo ricorso al contratto a tempo determinato, dall’altro non pare in linea con i canoni di certezza e celerità, posto che, nell’ipotesi di conversione del contratto a tempo indeterminato, il giudice (con un giudizio più lungo, dovendo espletare più ampia istruttoria) può stabilire l’indennizzo da riconoscere al lavoratore senza che vi siano parametri oggettivi cui fare riferimento per la determinazione dello stesso, con inevitabili ripercussioni economiche in capo al datore che non può avere contezza ex ante delle conseguenze di una eventuale condotta illegittima.

 

 

 

 

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