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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Liste d'attesa. Ecco il decreto che disciplina i poteri sostitutivi del Ministero della Salute in caso di ritardi e inadempienze delle Regioni
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Liste d'attesa. Ecco il decreto che disciplina i poteri sostitutivi del Ministero della Salute in caso di ritardi e inadempienze delle Regioni

Diffuso lo schema di decreto che, in 3 articoli, disciplina modalità e procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, che opera alle dirette dipendenze del Ministro della Salute.

Diffuso lo schema di decreto che, in 3 articoli, disciplina modalità e procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, che opera alle dirette dipendenze del Ministro della Salute.

L'art. 2 prevede che in caso di mancata individuazione del Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (Ruas) entro 90 giorni e in tutti i casi di inadempienze da parte delle Regioni rispetto agli obiettivi previsti dal decreto sulle liste d'attesa, l'Organismo potrà esercitare il suo potere sostitutivo. con gli stessi poteri e gli stessi limiti delle amministrazioni titolari del potere.

L'art. 3 specifica che in caso di ritardi e inadempienze rispetto agli obiettivi fissati dal decreto, l'Organismo, dandone comunicazione al Ministero della Salute, fisserà un termine di massimo 30 giorni entro i quali la Regione potrà controdedurre o eliminare le criticità riscontrate. Decorso questo termine, in caso di mancate controdeduzioni o di controdeduzioni giudicate "non accoglibili", l'Organismo si potrà sostituire alla Regione o indicare alla stessa le linee operative e il termine per adempierle, verificandone poi la corretta esecuzione. La sostituzione dovrà essere comunicata al Ministero della Salute.

Si chiarisce poi che il potere sostitutivo non esclude definitivamente il potere del soggetto titolare. La Regione potrà infatti chiedere all'Organismo di poter esercitare il proprio potere. A quel punto l'Organismo, valutate le circostanze e l'interesse pubblico prevalente, determina se autorizzare l'esercizio del potere assegnando un termine perentorio per provvedere. A conclusione del procedimento o a seguito del comportamento attivo da parte della Regione, l'Organismo può disporre la revoca del provvedimento che aveva adottato in sostituzione.

Nell'esercizio del potere sostitutivo, l'Organismo si potrà avvalere delle strutture e degli Uffici dell'Amministrazione sostituita. Le spese e gli oneri saranno a carico dell'Amministrazione sostituita.

Il decreto inoltre stabilisce che se entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sulle liste d'Attesa le Regioni non abbiano individuato il Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (Ruas), l'Organismo provvederà a nominarlo nella persona del Direttore regionale della sanità.

L'Organismo avrà anche il compito di redigere una relazione sulle azioni poste in essere in sostituzione della Amministrazione inadempiente e la invierà a quest'ultima e al Ministro della Salute. La relazione dovrà riportare le criticità rilevate, la modalità e i termini con i quali è stato instaurato il contraddittorio, i professionisti che hanno condotto le eventuali attività di accesso e verifica, l'eventuale assistenza dei Carabinieri del NAS, i referenti del soggetto sostituito che hanno assistito l'Organismo nell'esercizio del potere sostitutivo delle attività di verifica e controllo, l'elenco della documentazione di cui si è acquisita copia, gli atti e i provvedimenti assunti in via sostitutiva, il dettaglio delle spese sostenute, nonché ogni altro elemento utile ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa.

Infine, si prevede che entro il 10 gennaio di ogni anno , l'Organismo dovrà redigere una relazione sulle complessive attività svolte in sostituzione da inviare al Ministero della Salute.

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