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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Ai fini del licenziamento è irrilevante la tenuità del danno arrecato al datore di lavoro
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Ai fini del licenziamento è irrilevante la tenuità del danno arrecato al datore di lavoro

Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11985 del 7 maggio 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La recente pronuncia affronta il caso di un cassiere, licenziato per non aver registrato alcune operazioni di vendita, nonostante i pagamenti fossero stati effettuati. Tale condotta ripetuta nel tempo, veniva accertata da indagini investigative private commissionate dall’azienda nonché riscontrata attraverso il riepilogo delle operazioni di cassa effettuate tramite il codice identificativo personale del lavoratore. Sulla base di tali elementi, l’azienda considerava il comportamento incompatibile con il ruolo fiduciario rivestito dal cassiere, procedendo al licenziamento per giusta causa.

Il lavoratore impugnava la risoluzione ed il Tribunale la riteneva legittima, al pari della Corte d’Appello che confermava tale decisione, qualificando la condotta del lavoratore come non affidabile, violativa degli obblighi fondamentali del lavoratore, come la correttezza e la fedeltà (art. 2105 c.c.) ed inidonea a mantenere il rapporto di fiducia necessario per mansioni che implicano la gestione diretta del denaro.

L’ex dipendente impugnava la pronuncia, ricorrendo in Cassazione, sostenendo l’irrilevanza degli importi non registrati, trattandosi di somme esigue; la mancanza di prove di una vera e propria appropriazione indebita del denaro e l’inidoneità della condotta ad integrare una violazione grave e irreparabile del rapporto di lavoro.

La Suprema Corte confermava ancora una volta la legittimità del licenziamento, evidenziando che “Tali fatti assumono una obiettiva valenza lesiva del rapporto fiduciario tra le parti, e ciò a prescindere dal riferimento - meramente aggiuntivo nella sentenza impugnata - a precise condotte appropriative delle somme in questione, la cui dimostrazione specifica non è necessaria ai fini del venir meno della fiducia nel dipendente da parte del datore di lavoro, fiducia che secondo la valutazione della corte territoriale (che questo Collegio condivide, anche alla luce dei propri precedenti su casi analoghi Sez. L, Sentenza n. 4212 del 14/05/1997, Rv. 504274 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1145 del 19/01/2011, Rv. 616256 - 01) è lesa già dai fatti contestati in quanto connotati dall'elemento doloso e inidonei a garantire per il futuro un affidamento nel puntuale ed esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa (v. anche Sez. L, Sentenza n. 5434 del 07/04/2003, Rv. 561954 - 01, secondo la quale ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, e, quindi, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, ciò che rileva è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti)

Il ricorso veniva dunque rigettato con conferma del provvedimento risolutivo.

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