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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Mancato rientro dopo aspettativa per motivi di salute e licenziamento
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Mancato rientro dopo aspettativa per motivi di salute e licenziamento

Cass. Civ. Sez. Lavoro ordinanza n. 22819 del 12 agosto 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Sez. Lavoro ordinanza n. 22819 del 12 agosto 2021

Nell’ordinanza in commento è stato affrontato il caso di una lavoratrice che, dopo  una lunga assenza per maternità e congedi parentali, si riassentava per  malattia, L’azienda, dopo un anno, comunicava alla stessa l’imminenza della scadenza del periodo di comporto, informandola della possibilità di richiedere un periodo di aspettativa per motivi di salute per una durata massima di 12 mesi. La dipendente fruiva dunque di detto periodo di aspettativa e, dopo dodici mesi, richiedeva il rientro in servizio specificando di non voler tornare presso gli uffici ove precedentemente era collocata, ma di essere posta in altra sede e non tra il personale viaggiante.

L’azienda invitava la lavoratrice a presentarsi in ufficio per essere sottoposta, nei giorni successivi, alla visita medica ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera e-ter), del D.lgs. n. 81/2008, ossia la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.

Tuttavia, quest’ultima non si presentava nei giorni successivi, adducendo che la propria assenza fosse dovuta alla mancata risposta alla richiesta di cambio ufficio. Di conseguenza l’azienda contestava l’assenza ingiustificata dal servizio, irrogando la sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

La lavoratrice impugnava dunque il licenziamento, deducendo che non avrebbe potuto riprendere l’attività lavorativa senza essere sottoposta, in via preventiva, a visita medica ex art. 41, comma 2 lett. e-ter) del D. Lgs. 81/2008. Tuttavia, i giudici di appello rilevavano che tale visita non costituisse una “condicio iuris alla ripresa dell’attività lavorativa e che la stessa andava attivata su iniziativa datoriale e non del lavoratore”. Dunque, il rifiuto della dipendente di riprendere l’attività lavorativa integrava un’assenza ingiustificata che legittimava la sanzione espulsiva.

Avverso la decisione della Corte di Appello, la lavoratrice proponeva ricorso in Cassazione, cui resisteva il datore di lavoro con controricorso.

La Suprema Corte, confermando la sentenza di secondo grado, specificava che, pur potendo il lavoratore legittimamente rifiutarsi di eseguire la prestazione in mancanza di effettuazione della visita medica, posto che tale incombente prescritto dalla norma si colloca all’interno del fondamentale obbligo imprenditoriale di predisporre e attuare le misure necessarie a tutelare l’incolumità e la salute del prestatore di lavoro, diverso era il caso in cui il lavoratore rifiutasse preventivamente di presentarsi in azienda. La Corte di Cassazione infatti sottolineava che in ipotesi del genere, venendo a mancare il titolo che giustificava l’assenza (come nel caso di specie in cui la lavoratrice aveva superato il periodo di aspettativa richiesto), non poteva ritenersi consentito al dipendente di rifiutare di presentarsi sul posto di lavoro, posto che tale richiesta di presentazione è da considerarsi “momento distinto dall’assegnazione alle mansioni, in quanto diretta a ridare concreta operatività al rapporto e ben potendo comunque il datore di lavoro, nell’esercizio dei suoi poteri, disporre, quanto meno in via provvisoria e in attesa dell’espletamento della visita medica e della connessa verifica di idoneità, una diversa collocazione del proprio dipendente all’interno della organizzazione di impresa (cfr. Cass. 7566/2020).

In conclusione, fermo l’obbligo per il datore di lavoro di tutelare la sicurezza del dipendente e quindi di disporre visita medica nel caso di assenza prolungata oltre il periodo di 60 giorni, il lavoratore non può legittimamente evitare il rientro in azienda e sottrarsi alla presenza.

La Corte di Cassazione riteneva quindi ingiustificato il rifiuto apposto dalla ricorrente, confermando la legittimità del licenziamento disciplinare con preavviso.

 

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