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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Il deposito dell’avviso di giacenza della raccomandata costituisce presunzione di conoscenza del licenziamento da parte del lavoratore
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Il deposito dell’avviso di giacenza della raccomandata costituisce presunzione di conoscenza del licenziamento da parte del lavoratore

Ordinanza del 15 febbraio 2022 Tribunale di Bologna Sez. Lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

Nella pronuncia in commento viene affrontato il caso di una lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo in piena emergenza pandemica, la quale impugnava il provvedimento sostenendone la nullità, sul rilievo che lo stesso era stato intimato in spregio a quanto previsto dal D.L. 178/2020, che aveva introdotto il c.d. blocco dei licenziamenti per g.m.o., ad eccezione di limitate deroghe, non ricorrenti nella fattispecie.

Si costituiva in giudizio la società, la quale eccepiva preliminarmente la decadenza della ricorrente dall’impugnativa del licenziamento, perché lo stesso non era stato impugnato nel termine di 60 giorni previsto dalla L. n. 604/66.

E infatti, dagli atti risultava che la lettera di licenziamento era stata spedita per raccomandata all’indirizzo della lavoratrice il giorno 06.03.2021 e che il postino aveva tentato di consegnarla il giorno 09.03.2021, senza però che la destinataria fosse presente. Di conseguenza, come risultava dalla documentazione fornita da Poste Italiane, quello stesso giorno il postino aveva rilasciato in cassetta l’avviso di deposito della raccomandata presso l’ufficio postale. La lettera veniva quindi riconsegnata all’ufficio postale e la dipendente si recava a ritirarla il giorno 17.03.2021, provvedendo poi ad impugnare il licenziamento tramite comunicazione pec del 13.05.2021. Il datore di lavoro convenuto in giudizio si difendeva sostenendo che l’impugnazione stragiudiziale fosse da considerarsi tardiva, in quanto quale dies a quo per il calcolo del termine decadenziale di sessanta giorni doveva assumersi la data del rilascio dell’avviso di giacenza (09.03.2021) e non quella del ritiro in posta (17.03.2021), con la conseguenza che, quando era pervenuta l’impugnazione, il termine era già scaduto da cinque giorni.

All’uopo, corre precisare che, oramai per unanime giurisprudenza, essendo la lettera di licenziamento un atto unilaterale recettizio, ai sensi dell’art. 1335 c.c. questa si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza. Di conseguenza, laddove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale (v. Cass. n. 6527 /2003), restando irrilevante il periodo di compimento della giacenza e quello intercorso tra il rilascio dell’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario (v. Cass. n. 27526/2013 e Cass. 23589/18).

Tuttavia, tornando al caso affrontato in ordinanza, in ragione dell’eccezione mossa dall’ex datore di lavoro, la lavoratrice assumeva in giudizio di essersi ritrovata nell’impossibilità di ricevere la posta presso la propria abitazione in quanto costretta a prestare assistenza alla madre invalida durante il periodo di lockdown trascorso nel contesto di una c.d. “zona rossa”.

Orbene, il Tribunale di Bologna riteneva priva di pregio detta giustificazione, e dunque non idonea a superare la presunzione legale di conoscenza, ciò sul presupposto che nulla impediva alla ricorrente “(che comunque non risultava essersi trasferita, nemmeno temporaneamente, presso il domicilio della madre) di recarsi in posta a ritirare la raccomandata il giorno dopo o comunque nei giorni successivi (come ha poi fatto) e in ogni caso in tempo utile per l’impugnazione del licenziamento”.

Ed infatti, la ricorrente avrebbe dovuto provare l’impossibilità incolpevole (perché dovuta ad evento straordinario ed imprevedibile) di avere notizia dell’atto recettizio, non essendo sufficiente la prova della mancata conoscenza.

Per tali motivi, il Tribunale di Bologna dichiarava l’inammissibilità del ricorso.

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