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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità lavoro della settimana (04 marzo – 10 marzo)
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Le novità lavoro della settimana (04 marzo – 10 marzo)

Analizziamo la circolare INPS sui congedi c.d. “104” per i lavoratori uniti civilmente ed i parenti dell’altra parte della convivenza ed il messaggio INPS riguardante il nuovo codice alfanumerico unico dei CCNL obbligatorio nelle nuove denunce Uniemens

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

 

La circolare INPS sui congedi c.d. “104” e la possibilità di assistere parenti dell’altra parte dell’unione civile, in caso di lavoratore unito civilmente

Con la circolare n.36/2022, l’INPS fornisce le indicazioni operative in merito ai congedi straordinari c.d. “legge 104” nel caso di lavoratori uniti civilmente ed il relativo riconoscimento dei benefici in favore dei parenti della persona dall’altra parte dell’unione civile. Nella circolare, l’Istituto chiarisce che al fine di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche comparabili come le persone unite civilmente ed un coniuge ai fini del riconoscimento dei congedi in oggetto, va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione. Quindi, i lavoratori del settore privato, hanno il diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 e va riconosciuto alla persona unita civilmente, oltre nel caso in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione ma anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito. Diversa cosa invece riguarda il rapporto di affinità, che non è riconoscibile tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Il convivente di fatto potrà usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso di assistenza ad un parente del convivente. Nella circolare sono poi fornite le indicazioni per la corretta interpretazione della priorità di parentela per cui è possibile usufruire del congedo.

 

Il messaggio INPS sul nuovo campo “codice alfanumerico unico dei contratti nazionali di lavoro” obbligatorio dai flussi Uniemens con mese di competenza febbraio 2022.

Il messaggio n.1058/2022 INPS fornisce delle novità operative in merito ai nuovi codici alfanumerici unici dei contratti nazionali di lavoro e l’aggiornamento delle procedure di invio del flusso Uniemens, ricevendo le novità normative introdotte dalla legge n.120/2020 con cui è stato istituito il codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Tale codice, finalizzato a individuare il contratto collettivo nazionale (Ccnl) applicato a ciascun lavoratore, è stato introdotto a partire dalle denunce di competenza febbraio 2002. Nelle denunce di competenze dei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, è stato ancora possibile utilizzare il già menzionato codice alfanumerico alternativamente ai codici INPS preesistenti. A partire dagli invii di competenza febbraio 2022 terminerà invece la fase transitoria. L’elenco dei contratti vigenti e dei relativi codici CNEL utilizzabili per la compilazione degli Uniemens è pubblicato sul sito dell’Istituto. In particolare, il CNEL comunica mensilmente all’INPS la creazione dei nuovi codici, a seguito del deposito di contratti, e la disattivazione di codici esistenti, per cessazione di contratti depositati. L’operatività dei nuovi codici è resa disponibile dal mese di competenza successivo alla comunicazione effettuata dal CNEL all’INPS.

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