Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Manovra: stanziati 150 milioni, nel triennio 2019/2021, per ridurre le liste d’attesa

Negli ultimi anni, abbiamo avuto modo di rilevare come uno degli effetti più evidenti della costante, progressiva e ingravescente riduzione delle risorse sia stata una delle cause dell'incremento delle liste d'attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie. Un fenomeno percepito dai cittadini come una forte criticità del Ssn, in quanto compromette l’accessibilità e la fruibilità ai servizi necessari alla tutela della loro salute.

Cambiamento

Fra i più importanti atti governativi di questa complessa stagione si colloca certamente la nota di aggiornamento al DEF in approvazione in Parlamento l’11 ottobre.

Il 10 ottobre le Commissioni Affari Sociali della Camera e Igiene e Sanità del Senato hanno espresso i pareri favorevoli rispetto ai profili di interesse in ambito sanitario. Ciò che qui importa in maniera particolarmente rilevante è quanto contenuto nel parere presentato dal relatore, il Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato Sileri (M5S) sotto due profili.

RSS
First89101113151617Last

Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento disciplinare illegittimo se non sono individuabili i nominativi dei soggetti che hanno eseguito le indagini investigative
2255

Licenziamento disciplinare illegittimo se non sono individuabili i nominativi dei soggetti che hanno eseguito le indagini investigative

Cass. Sez. Lavoro n. 28378 dell’11 ottobre 2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La recentissima pronuncia in esame affronta il caso di un dipendente di Telecom licenziato, sulla scorta di indagini investigative, per aver falsamente attestato tempi e modi di esecuzione delle attività lavorative a lui assegnate, avendo svolto un complessivo orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente dovuto senza alcuna riduzione corrispondente della retribuzione, ed all’essersi dedicato durante l’orario di lavoro ad incombenze legate alla sfera personale di interessi e comunque estranee all’attività lavorativa.

Il lavoratore impugnava il licenziamento, deducendo, tra i vari motivi, anche l’abusivo ricorso a controlli investigativi disposti nei suoi confronti, con conseguente inutilizzabilità dei fatti emersi al loro esito.

Il Tribunale accoglieva le domande da questi proposte, ma la sentenza veniva integralmente riformata in appello, avendo la Corte ritenuto pienamente legittima l’operata risoluzione.

L’ex dipendente ricorreva quindi in Cassazione, addebitando, tra l’altro, alla Corte territoriale, l’”omessa considerazione della mancata indicazione, nel mandato investigativo, dei nominativi degli investigatori delegati all’esecuzione delle indagini”, avendo l’agenzia investigativa cui si era rivolto il datore di lavoro “sub-appaltato” il servizio ad altra società.

Gli Ermellini, con una articolata motivazione, hanno ritenuto di accogliere la doglianza del lavoratore, specificando innanzitutto come “l’indicazione del nominativo dei soggetti che in concreto hanno eseguito le indagini, se non riconducibili alla società di investigazione che ha ricevuto l’incarico, è un requisito di validità e di liceità di tali indagini e di utilizzabilità del relativo esito, pur se demandate a soggetto all’uopo dotato delle necessarie autorizzazioni amministrative”.

Nel caso di specie, l’indicazione dei nominativi degli investigatori che avevano materialmente eseguito le indagini era mancata sia ab origine, sia ex post in calce al mandato ricevuto.

La Cassazione quindi ha ritenuto come tale mancanza inficiasse il mandato e comportasse, di conseguenza, l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196/2003, dei dati raccolti da soggetti non legittimati a farlo, specificando che “ne consegue che sul piano processuale tale norma preclude non solo alle parti di avvalersi dei predetti dati come mezzo di prova, ma pure al giudice [..] di fondare il proprio convincimento su fatti dimostrati dal dato acquisito in modo non rispettoso delle regole dettate dal legislatore e dai codici deontologici”.

Ha, in tal senso, richiamato l’autorizzazione n. 6/2016 del Garante per la protezione dei dati personali, registro dei provvedimenti n. 528 del 15/12/2016, in cui è previsto che “l’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico”. Nello stesso senso, ancora più in generale, è l’art. 8, co. 4, del provvedimento del garante n. 60 del 06/11/2008, allegato A.6 al d.lgs. n. 196/2003 – Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Per tali motivi, il Giudice di Legittimità ha dunque cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello per la decisione sulla base dei principi di diritto sopra formulati.

Previous Article La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate su figli a carico e CU 2024, la prassi INPS sullo stralcio mille euro e domande di rivalsa in materia di pagamenti TFS/TFR
Next Article Averardo Orta insignito da Mattarella della Onorificenza al merito del lavoro
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top