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Notizie dalla Liguria

Intesa Stato-Regioni. Interviene il Presidente Barbara Cittadini, che esprime soddisfazione sul risultato, ma ritiene necessario un intervento più strutturale

Dichiarazioni del 2 agosto 2018

“Esprimiamo soddisfazione per l’intesa che la Conferenza delle Regioni ha raggiunto in merito alla ripartizione del Fondo sanitario 2018. - precisa il Presidente nazionale, Barbara Cittadini - In rappresentanza delle oltre 500 strutture sanitarie e socio-sanitarie associate ad AIOP, ritengo che i 110,1 miliardi messi a disposizione dal Fondo, come quota indistinta, siano un traguardo, ma allo stesso tempo insufficienti per garantire, come ribadito più volte anche dallo stesso Ministro alla Salute, Giulia Grillo, una risposta a tutti i bisogni di salute dei cittadini italiani.

Incontro con il Presidente di Confindustria

Il 19 luglio il Presidente nazionale dell’AIOP, Barbara Cittadini, ha incontrato il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, per un confronto su temi di interesse comune e per una condivisione rispetto a percorsi associativi sinergici. All’incontro erano presenti il professor Gabriele Pelissero e il Direttore Generale di Confindustria, Marcella Panucci.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento valido anche senza “formule sacramentali”
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Licenziamento valido anche senza “formule sacramentali”

Cassazione Sez. Lavoro ordinanza n. 24391 del 5 agosto 2022

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, dichiarava risolto il rapporto di lavoro tra il predetto ente e il lavoratore, ritenendo  il recesso avvenuto in forma incontestabilmente scritta e, pur giudicando non dimostrato il fatto storico della comunicazione di tale determinazione dirigenziale al dipendente, riteneva tuttavia provata la conoscenza da parte del lavoratore del cennato provvedimento, avendo questi dichiarato di averne informalmente acquisito copia presso gli uffici dell’amministrazione. La Corte d’Appello, dunque, giudicava efficace da tale data la risoluzione del rapporto, sussistendo i requisiti della forma scritta del recesso e della conoscenza da parte del destinatario.

Avverso tale sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando di non aver mai ricevuto consegna in copia conforme dell'atto da parte dell'amministrazione e che il rinvenimento di una copia senza conformità e firma in originale non valesse a sanare il vizio di omessa comunicazione. Lo stesso ha, inoltre, invocato il difetto di forma scritta ad substantiam del licenziamento con decorrenza 1/1/2015, trattandosi di negozio nullo non convertibile ed ha ritenuto, pertanto, mai perfezionata la risoluzione orale intimatagli.

La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi addotti dal lavoratore, ribadendo innanzitutto come l’articolo 2 della L. n. 604 del 1966 stabilisca che l'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro (comma 1), e che il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi e' inefficace (comma 3).

Pur tuttavia, a parere della Cassazione, la tesi difensiva secondo cui la determina dirigenziale di collocamento a riposo avrebbe dovuto essere in ogni caso comunicata in copia conforme ed in originale all'interessato, con conseguente irrilevanza della sua conoscenza aliunde, non e' condivisibile. Ed infatti si legge in sentenza “se e' vero che la norma si riferisce a comunicazione in forma scritta, così comprendendo in un'unica nozione la forma scritta del documento e la ricezione del documento stesso, appunto scritto, da parte del destinatario, deve osservarsi in proposito, come già chiarito da questa Corte, che, in tema di forma del licenziamento, della L. n. 604 del 1966, articolo 2, esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione (Cass. n. 12499/2012); sicché, non sussistendo per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara (Cass. n. 17652/2007; conf. Cass. n. 6447/2009)

A ciò aggiungono gli Ermellini che il prospettato pericolo di avere ricevuto una copia non conforme all'originale e' puramente astratto: al contrario, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 7775/2014; conf. Cass. n. 12730/2016, Cass. n. 16557/2019, Cass., n. 40750/2021).

Per i motivi esposti, la Corte ha respinto il ricorso, con condanna del lavoratore alle spese di lite.

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