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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

La contestazione e l’insussistenza del fatto contestato
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La contestazione e l’insussistenza del fatto contestato

Cass. Sez. Lav. Sentenza 24 febbraio 2020, n. 4879

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La sentenza in commento - Cass. Sez. Lav. Sentenza 24 febbraio 2020, n. 4879 - muove dalla Sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, nel confermare la pronuncia del Tribunale, dichiarava l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore e, per l'effetto, la condanna della società alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro ex art. 18, comma 4, L. 300/1970.

In particolare, i giudici di merito escludevano che le condotte enunciate nella lettera di licenziamento fossero state contestate e, pertanto, ritenevano il licenziamento viziato in radice per insussistenza giuridica dei fatti e violazione del diritto di difesa del lavoratore.
La società proponeva ricorso per Cassazione avverso tale pronuncia, sostenendo che nel caso in oggetto fosse configurabile soltanto una violazione procedurale, sanzionata dall'art. 18, comma 6, L. 300/1970, esclusivamente con la tutela indennitaria.
La Cassazione, investita della questione, ha ribadito che la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, L. 300/1970, in caso di “insussistenza del fatto contestato” è altresì applicabile in caso di inesistenza della contestazione, ovvero qualora la stessa contenga fatti diversi da quelli posti alla base del licenziamento.
All’uopo va ricordato che la locuzione giurisprudenziale di “insussistenza del fatto contestato” è stata fatta propria dal legislatore del Jobs Act, il quale ha espressamente sancito che il giudice dovesse disporre la reintegrazione “esclusivamente nelle ipotesi … in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento” (articolo 3, comma 2, Dlgs 23/15).
Pertanto, la Suprema Corte, ha equiparato l’inesistenza del fatto contestato con la violazione del diritto di difesa del lavoratore, il quale, in sede di giustificazioni potrebbe indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione alla quale la contestazione disciplinare era funzionale.
In altre parole, la decisione in parola, muove dalla necessità che il “fatto” sia delineato nei suoi esatti termini e contorni già in sede di contestazione, al fine di permettere al lavoratore di prendere posizione sulle circostanze oggetto di illecito disciplinare e, per l’effetto, di riconoscere allo stesso le idonee garanzie di difesa, di tal che, ove sussista una violazione del cennati principi, la contestazione potrà essere considerata inesistente dal giudice.
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