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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

Quando il diritto alla salute deve guidare la potestà di programmazione sanitaria
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Quando il diritto alla salute deve guidare la potestà di programmazione sanitaria

Nota a sentenza del Consiglio di Stato 1 marzo 2019 n. 1425

Avv. Giuseppe De Marco, |LegalSanità

Leggendo l’importante decisione del Consiglio di Stato, si può con soddisfazione, e finalmente, rilevare che ci sono priorità non sacrificabili all’altare dell’esigenza di contenimento dei costi e dell’equilibrio di bilancio. Chi scrive ha sempre amaramente evidenziato le sentenze che ricordavano che il diritto alla salute è un diritto relativo, ossia finanziariamente condizionato. Questa volta si tratta del caso in cui non può essere mortificato anche il nucleo fondamentale del diritto alla salute.
La scelta del Ministero di riduzione dei posti letto codice 75, restringendo le patologie riconducibili, è illogica senza idonea motivazione dal punto di vista dell’analisi dei risultati.
Confermata la sentenza del TAR Lazio (n.7006/2017) con la quale era stato annullato il D.M. salute n.70 del 2 aprile 2015 nella parte in cui stabilisce “il numero di posti letto di neuro-riabilitazione entro un limite di 0.02 posti letto per mille abitanti”.
Il ricorrente Istituto di ricovero e cura del Lazio, in primo grado, non aveva tanto censurato la quantificazione dello standard nazionale di posti letto a carico del SSR per un livello non superiore a 3,7 per mille abitati, comprensivi di 0,7 per riabilitazione e post-acuzie, quanto unicamente il punto 2.6 dell’all.1, laddove si stabilisce che il limite dello 0,7 posti letto per mille abitanti sia comprensivo dei posti letto di neuro-riabilitazione e che quest’ultimo sia limitato allo 0,02 p.l. per mille abitanti.
A parte il fatto che è rimesso in realtà ad apposito decreto ministeriale l’individuazione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, per cui non è rinvenibile un criterio idoneamente supportato, l’illogicità della scelta ministeriale emerge anche negli approdi scientifici prodotti in atti dall’Istituto, laddove si pone in luce la penalizzazione che tale scelta comporterebbe per i pazienti “in cui una grave o gravissima situazione clinico-funzionale sia dovuta a patologi non comportanti obbligatoriamente un disturbo della coscienza (quali p.s. la locked-in syndrome da ictus vertebro -basilari, altri gravi casi di ictus cerebrale, teatraplegie acute da sindorme da Guillain-Barrè, gravi forme di slcerosi multipla, postumi di enecfaliti e neoplasie cerebrali, o altre).
D’altro canto, il Ministero non ha neppure prodotto uno studio sull’impatto complessivo anche economico-finanziario della mancata sottoposizione di siffatti pazienti alla neuro-riabilitazione cod. 75.
Per i giudici la previsione contenuta nel D.M. oggetto di gravame, appare non supportata da idonea motivazione ed istruttoria, risolvendosi dunque, come censurato dal ricorrente in primo grado, in un’ingiustificata compressione del diritto alla salute, peraltro in contrasto con la stessa finalità di perseguimento dell’appropriatezza dell’uso delle risorse pubbliche, proprio perché non confrontato con idonei studi dell’impatto della misura.
“Seppure, dunque, il sistema sanitario è caratterizzato dalle esigenze di contenimento dei costi e di riequilibrio del bilancio, vi sono settori - come quello in esame - in cui il diritto alla salute non può che guidare la potestà pianificatoria e di programmazione, nel senso che la scelta generale di politica sanitaria, tesa al mantenimento dei macro-equilibri finanziari deve trovare fondamento, attraverso un’adeguata istruttoria, nell’individuazione di priorità non sacrificabili.
Del resto, nella fattispecie oggetto di causa, la carenza evidenziata, e la conseguente riduzione di riabilitazione appropriata, si traduce in costo sociale e, dunque, economico per la collettività, visto l’impatto che pazienti non adeguatamente riabilitati hanno sulle famiglie e sul SSN”.

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