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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento per g.m.o. e il successivo ripristino della posizione
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Il licenziamento per g.m.o. e il successivo ripristino della posizione

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 4672 del 18 febbraio 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso dell’impugnativa da parte di un lavoratore del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo conseguente alla soppressione della posizione di lavorativa ricoperta, dovuta all'abrogazione di una normativa in materia di controlli che aveva reso l'attività di controllo demandata alla stessa non più richiesta.
La dipendente impugnava il licenziamento, instando per l’annullamento dello stesso e la reintegra adducendo, tra l’altro, che la società resistente aveva ripristinato la posizione soppressa dopo soli 7 mesi dall’irrogato licenziamento per g.m.o..
Sia il Giudice di prime cure, che la Corte di Appello di Milano concludevano per il rigetto del ricorso della dipendente, ritenendo provata la sussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento e l'impossibilità di ricollocamento della lavoratrice. Inoltre, entrambi i giudici di merito, ritenevano il lasso di tempo trascorso dalla soppressione al ripristino idoneo a giustificare un mutamento organizzativo aziendale comportante il reinserimento in organico della funzione aziendale in precedenza soppressa.
Contro tale ultima decisione proponeva ricorso per Cassazione la lavoratrice, secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto censurare la condotta datoriale sulla base del predetto breve lasso temporale, nonché una pretesa erronea valutazione da parte dei giudici di merito circa la ripartizione e i criteri di assolvimento degli oneri probatori.
La Suprema Corte, investita della questione, riteneva infondate le doglianze e confermava la legittimità del licenziamento comminato per motivo oggettivo.
In particolare, i Giudici di Piazza Cavour nel confermare la congruità del tempo trascorso tra la soppressione della posizione lavorativa e il suo ripristino, osservavano che “ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, seppure l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, é piuttosto sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa”.
Pertanto, la Suprema Corte, sul filone giurisprudenziale della precedente Sentenza n. 11413 dell'11 maggio 2018, ha ritenuto congruo l’arco temporale intercorso tra la soppressione e il ripristino della posizione detenuta dalla lavoratrice licenziata, confermando come esente da vizi la decisione delle corti di merito, che avevano ritenuto inidoneo ad inficiare la validità del licenziamento il periodo di sette mesi intercorso.
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