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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

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Intermediazione irregolare e appalto di servizi

Cassazione, Sezione Lavoro n. 29628 del 16 novembre 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza n. 29628 del 16 novembre 2018 (allegata), la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di alcuni dipendenti di un appaltatore che convenivano il relativo committente al fine di ottenere l'imputazione del proprio rapporto di lavoro nei confronti di quest'ultimo previo accertamento dell'illiceità dei contratti di appalto.
Il Tribunale riteneva non raggiunta la prova dell'interposizione di manodopera, ma la Corte d’Appello di Firenze, sanciva la non genuinità del contratto di appalto e, per l’effetto, accertava i rapporti di lavoro direttamente in capo all’appaltante, con conseguente condanna alla regolarizzazione dei rapporti a fini sia retributivi, che contributivi.
La decisione dei giudici di appello si basava sulla differente attività a cui erano stati adibiti i ricorrenti, i quali svolgevano non già attività di mera pulizia, come previsto nei relativi contratti di appalto, bensì di manutenzione, in ausilio ai dipendenti del committente addetti a tale attività, i quali ne dirigevano regolarmente la prestazione, mentre i responsabili delle appaltatrici si limitavano a ricevere le richieste di presenza al lavoro dei ricorrenti nei vari luoghi ove andava svolta la suddetta attività manutentiva.
La Suprema Corte, nel decidere il caso di specie, pur confermando la sentenza di primo grado, ha sancito i limiti dell’accertamento di una irregolare intermediazione di manodopera in un appalto di servizi e i criteri sia oggettivi che soggettivi necessari per il riconoscimento del rapporto in capo al committente.
Invero, la Corte di Cassazione non ha ritenuto sufficiente, per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, che il personale di quest’ultimo impartisse ordini ai dipendenti dell'appaltatrice e che quest'ultima tollerasse lo svolgimento di mansioni diverse da quelle oggetto dell'appalto, essendo necessaria, ai fini del riconoscimento del rapporto subordinato, una manifestazione di volontà dei competenti organi del committente o comunque la conoscenza e l'accettazione implicita da parte di quest'ultimo dello svolgimento di attività diverse da quelle appaltate.
Tale sentenza si inserisce, peraltro, nel filone giurisprudenziale delle recenti Cass. 8863/2014 e 9139/2018, secondo cui al fine di accertare la non genuinità di un contratto di appalto non è sufficiente che il personale dell'appaltatore svolga attività diverse da quelle appaltate, essendo necessario che tale circostanza sia imputabile all'impresa committente in quanto conseguente alla manifestazione di volontà dei rispettivi organi competenti, ovvero dalla stessa conosciuta ed accettata, anche solo implicitamente.
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