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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

Riconoscimento della subordinazione. L’utilizzo del badge e il rispetto di un orario di servizio non sono sufficienti
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Riconoscimento della subordinazione. L’utilizzo del badge e il rispetto di un orario di servizio non sono sufficienti

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro. Sentenza n. 25711 del 15.10.2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

La pronuncia prende le mosse dal ricorso presentato presso il Tribunale di Milano da otto prestatori d'opera che richiedevano l'accertamento dell'illegittimità dei contratti di varia tipologia succedutisi nel tempo con il medesimo datore di lavoro e, dunque, l'accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato.
I giudizi di merito si risolvevano con il rigetto delle doglianze dei lavoratori, avendo il Giudice e la Corte d'Appello ritenuto legittimi i contratti stipulati tra le parti e, soprattutto, non sufficienti gli elementi addotti dai lavoratori a dimostrare la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti.
Uno dei soccombenti ricorreva in Cassazione, denunciando la ritenuta violazione e falsa applicazione di legge da parte dei giudici di merito, per non aver essi ritenuto provato il rapporto di lavoro subordinato, pur in presenza di numerosi indici di subordinazione, tra i quali: il rispetto dell'orario di lavoro, le modalità di calcolo e corresponsione della retribuzione, l'assenza di rischio imprenditoriale in capo ai prestatori, le modalità di controllo della prestazione lavorativa.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha rilevato come tali doglianze risultassero inammissibili e, comunque, infondate. In effetti, i giudici di legittimità hanno ribadito come sia loro precluso un nuovo esame nel merito e di come spetti ai precedenti giudici valutare se gli elementi e gli indici fattuali allegati siano idonei a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato al di là della tipologia contrattuale prescelta dalle parti al momento dell'instaurazione del rapporto.
Allo stesso tempo, hanno tuttavia sottolineato, sul solco di unanime e consolidato orientamento, che il tipo contrattuale - “nomen juris” - “adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione”.
Pur non potendo riesaminare la questione di merito, la Corte di Cassazione ha incidentalmente ribadito che l'aspetto processuale e sostanziale mancante nel caso di specie, risiedeva nel fatto che non era risultato provato l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva accompagnato dalla prova dell'assoggettamento al potere organizzativo del datore di lavoro, quale elemento principale e imprescindibile per la riqualificazione del rapporto per consentire dunque di superare la volontà espressa dalle parti all'atto dell'instaurazione del rapporto.
In particolare il Giudice di legittimità non riteneva provato “quello stabile inserimento nell’organizzazione produttiva con assoggettamento al potere organizzativo del datore di lavoro” nonostante la presenza degli elementi accessori, quali “l’orario, i controlli sulla qualità del servizio reso, l’obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione”, sottolineando che si tratta di regole minime compatibili anche con la natura autonoma della prestazione.
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