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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

Il dipendente non può rifiutarsi di eseguire una prestazione lavorativa, anche se corrispondente a mansioni inferiori
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Il dipendente non può rifiutarsi di eseguire una prestazione lavorativa, anche se corrispondente a mansioni inferiori

Sentenza della Corte di Cassazione n.21036 del 23 agosto 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, nel solco del filone giurisprudenziale già da noi messo in evidenza nel commento alla sentenza n. 9060 del 5 maggio 2016, ribadisce il principio in base al quale il lavoratore adibito a mansioni non confacenti al proprio profilo professionale, è comunque obbligato ad eseguirle, salvo il suo diritto di adire l’autorità giudiziaria, ciò in quanto il suo rifiuto integra un atto di insubordinazione, come tale sanzionabile da datore di lavoro.
Nel caso in esame, il lavoratore impugnava una sanzione disciplinare, costituita da una sospensione di tre giorni, irrogata a causa del rifiuto dello stesso di svolgere una mansione poiché - a suo dire - non corrispondente alla propria qualifica contrattuale.
Il Giudice delle prime cure aveva accolto il ricorso del lavoratore e aveva così annullato il provvedimento comminato da parte datoriale, ritenendo non dovuta la prestazione richiesta dal superiore gerarchico.
La Corte di Appello di Torino riformava la sentenza del Tribunale, sul presupposto che tale condotta integrasse insubordinazione. Inoltre, la Corte evidenziava come il rifiuto del dipendente avesse “creato disservizi all’organizzazione aziendale” e come, quindi, fosse indiscutibilmente sanzionabile sul piano disciplinare.
Il dipendente ricorreva dunque in Cassazione. Gli Ermellini confermavano la pronuncia della Corte d’Appello, evidenziando che: “l’eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c.”.
In altre parole, la Cassazione ha ribadito che il rifiuto di un lavoratore subordinato di eseguire una prestazione non può essere giustificato dalla natura di mansione inferiore di quanto richiesto, poiché, sebbene sussista la possibilità per il dipendente di attivare una tutela giudiziaria, ciò non lo autorizza a pretendere autonomamente giustizia, in virtù delle citate norme del codice civile, nonché dell’art. 41 Cost., dal cui combinato disposto si evince che il dipendente è autorizzato a negare la propria prestazione, senza incorrere in insubordinazione, solo ove questa comporti un effettivo e dimostrabile pericolo grave ed irreparabile alle personali esigenze di vita, ovvero nel caso in cui l’azienda risulti totalmente inadempiente ai suoi obblighi, quali, a titolo esemplificativo, alla corresponsione degli emolumenti, alla copertura assicurativa e previdenziale, alla sicurezza del luogo di lavoro, previsti dal contratto.
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