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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento disciplinare: legittimo l’utilizzo delle videoregistrazioni finalizzate alla tutela del patrimonio aziendale
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Licenziamento disciplinare: legittimo l’utilizzo delle videoregistrazioni finalizzate alla tutela del patrimonio aziendale

Cass. civ. sez. lav., 6 febbraio 2025, n. 3045.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La recentissima pronuncia in commento affronta il caso di un lavoratore licenziato per sottrazione di beni aziendali. La condotta illecita veniva posta in essere dal medesimo nel piazzale antistante la sede dell’azienda, “in un’area aperta al transito di soggetti esterni, e non in locali interni riservati ai dipendenti” e veniva accertata dal datore di lavoro tramite l’esame dei filmati delle videocamere installate all’esterno dei locali aziendali.

L’ex dipendente impugnava il licenziamento anche sulla base dell’assunto che l’impianto di videosorveglianza non rispettasse i requisiti di cui all’art. 4 St. Lav. posto che la relativa installazione non era stata autorizzata né dalle rappresentanze sindacali presenti in azienda, né dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Nel confermare le pronunce dei due precedenti gradi di giudizio che avevano sancito la legittimità del licenziamento, la Suprema Corte ha ribadito che “le telecamere erano state installate nel piazzale esterno dell'azienda, cioè in un'area aperta al transito di soggetti esterni, e non in locali interni riservati ai dipendenti. Dunque, l'uso della videosorveglianza era destinato alla sicurezza e alla protezione del patrimonio aziendale, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10636/2017). In altre parole, il lavoratore non era specificamente controllato, ma semplicemente investito dal raggio d'azione delle telecamere mentre svolgeva operazioni di carico all'esterno. I giudici di merito, pertanto, hanno correttamente escluso lesioni della privacy dei lavoratori e ravvisato la proporzionalità del mezzo, giacché le riprese erano effettuate in aree visibili e accessibili al pubblico, senza ingerenze nella sfera privata del lavoratore”. Ha proseguito quindi la Cassazione, affermando che: “In proposito la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio espresso dalla CEDU - Grande Camera (sentenza del 17 ottobre 2019, ricorsi n. 1874/13 e 8567/13), secondo cui il livello di privacy è minore negli spazi di lavoro aperti al pubblico rispetto agli ambienti strettamente personali”.

Ciò anche in considerazione del fatto che l’impianto di videosorveglianza era posto a presidio di aree isolate e facilmente soggette ad intrusioni di terzi, circostanze tali da escludere un intento datoriale di videosorveglianza sistematica dell’attività lavorativa dei dipendenti. La Corte, in buona sostanza, ha ancora una volta confermato la distinzione tra controlli difensivi in senso lato e controlli difensivi in senso stretto: i primi, soggetti alla disciplina di cui all’art. 4 Stat. Lav., preventivi e generalizzati dell’attività lavorativa del personale dipendente, i secondi, invece, attivati a seguito di un fondato sospetto della commissione di un illecito di un singolo lavoratore. Ed è a quest’ultima tipologia di controlli – non soggetta ai limiti dell’art. 4, commi 1 e 2, Stat. Lav. – che viene ricondotta la fattispecie concreta per escludere la illegittimità del licenziamento.

In ultimo, gli Ermellini, rispetto alla dedotta inutilizzabilità probatoria delle videoregistrazioni, eccezione sollevata dal lavoratore, hanno confermato, richiamando anche Cass. 33809/2021, che nel processo civile non esiste un divieto di utilizzabilità probatoria delle risultanze video così stringente come quello previsto nel processo penale “dovendosi procedere ad un bilanciamento tra privacy del lavoratore e tutela dell’impresa, che deve avvenire secondo i principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, previsti dal D. Lgs. N. 196/2003”.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha ritenuto il licenziamento operato pienamente legittimo.

 

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