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Notizie dalla Liguria

Si apre il confronto con il nuovo Governo

Il Presidente Cittadini chiede un incontro con il nuovo Ministro della Salute, Giulia Grillo

L'Aiop riunisce al suo interno imprenditori con una visione di sistema inclusiva che declina, rispetto ai mutati bisogni di salute degli italiani, un’offerta adeguata ad una domanda di salute che è profondamente mutata. Ritenendo di avere un ruolo significativo e di essere un soggetto in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini e di contribuire, quindi, anche ad una migliore performance del Servizio sanitario nazionale, il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha chiesto un incontro con il neo Ministro della Salute, Giulia Grillo, per confrontarsi in merito alla salvaguardia dell’universalismo, elemento prezioso che contribuisce a fare del nostro Ssn uno dei migliori al mondo.

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.


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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento intempestivo del lavoratore per superamento del periodo di comporto
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Licenziamento intempestivo del lavoratore per superamento del periodo di comporto

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro. Sentenza n. 13973 del 31 maggio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso dell’impugnativa da parte di una lavoratrice del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatole dalla società datrice di lavoro sul presupposto che vi fosse stata una mancata comunicazione dell'approssimarsi del termine del comporto, una riferibilità di alcuni dei periodi computati a patologia professionale e, soprattutto, che l'intimazione del licenziamento fosse avvenuta a oltre tre mesi dalla scadenza del periodo di comporto.
L'impugnazione della lavoratrice veniva respinta dal Tribunale di Modena, mentre la Corte d'Appello di Bologna riformava parzialmente la prima sentenza, condannando la società datrice alla reintegra ed al risarcimento del danno.
Contro tale ultima decisione proponeva ricorso per Cassazione il datore di lavoro. Secondo la società, infatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto che, poco dopo il superamento del comporto, la lavoratrice era brevemente rientrata in servizio per poi assentarsi nuovamente deducendo un infortunio professionale, successivamente non riconosciuto dall'INAIL, e rientrando definitivamente in servizio circa tre mesi dopo il superamento del termine di cui sopra.
La Suprema Corte ha ritenuto infondata tale doglianza e rigettato l'intero ricorso.
In particolare, ha sottolineato che, al fine di rispettare il principio dell'immediatezza è necessario ponderare le tempistiche tecniche di parte datoriale con l’esigenza del lavoratore di certezza della vicenda contrattuale.
Pertanto, secondo i Giudici di legittimità il “lasso dì tempo intercorso dalla scadenza del comporto al licenziamento del 4.2.08, ha ritenuto le circostanze di cui sopra, denotanti una normale prosecuzione del rapporto, dopo il 2.11.07, con ripresa del lavoro e successiva tollerata assenza, concretare una acquiescenza datoriale”.
La Cassazione ha quindi confermato il suo costante orientamento secondo cui “il comportamento, complessivamente considerato, del datore di lavoro che, al termine del periodo di comporto, si traduca in una prolungata inerzia, risulta sintomatico della volontà di rinuncia al potere di licenziamento o tale da ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente circa la prosecuzione del rapporto” (Cass. n. 24899/2011, Cass. n. 19400/2014).
In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto integrare acquiescenza datoriale il comportamento del datore di lavoro che, pur potendo licenziare la lavoratrice per superamento del periodo di comporto, ha soprasseduto per oltre tre mesi tollerandone le ulteriori assenze.

La Corte infine, nel sottolineare l’importanza per il datore di adottare provvedimenti tempestivi nei confronti dei lavoratori, ha ribadito il principio secondo cui“la prosecuzione dell'assenza per malattia dopo lo spirare del periodo di comporto non impedisce assolutamente il licenziamento”.

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