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Notizie dalla Liguria

Si apre il confronto con il nuovo Governo

Il Presidente Cittadini chiede un incontro con il nuovo Ministro della Salute, Giulia Grillo

L'Aiop riunisce al suo interno imprenditori con una visione di sistema inclusiva che declina, rispetto ai mutati bisogni di salute degli italiani, un’offerta adeguata ad una domanda di salute che è profondamente mutata. Ritenendo di avere un ruolo significativo e di essere un soggetto in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini e di contribuire, quindi, anche ad una migliore performance del Servizio sanitario nazionale, il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha chiesto un incontro con il neo Ministro della Salute, Giulia Grillo, per confrontarsi in merito alla salvaguardia dell’universalismo, elemento prezioso che contribuisce a fare del nostro Ssn uno dei migliori al mondo.

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.


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Notizie Aiop Nazionale

Risarcimenti triplicati e non scatta la prescrizione
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Risarcimenti triplicati e non scatta la prescrizione

Medici specializzandi. Storica sentenza della Corte di giustizia Ue

Consulcesi: «Dopo 20 anni la Corte Ue conferma quanto abbiamo sempre sostenuto. Ora si apre una nuova giurisprudenza che i Tribunali dovranno recepire in tutti i gradi giudizio, inoltre le somme riconosciute potrebbero triplicarsi e vengono meno i termini di prescrizione». L’analisi dell’avvocato Marco Tortorella.

Una sentenza attesa da oltre vent’anni, quella della Corte di Giustizia Europea sulla vertenza dei medici specialisti che tra il 1978 e il 2006 non hanno ricevuto il corretto trattamento economico. Questa pronuncia, infatti, segna un passaggio fondamentale nella giurisprudenza del contenzioso. In particolare, viene riconosciuto il diritto alla adeguata remunerazione anche per i medici che si erano iscritti ai corsi prima del 1983. Ma vi sono ulteriori due aspetti come sottolineato dall’avvocato Marco Tortorella, specialista della vertenza. Il primo punto riguarda l’ammontare delle somme che i tribunali e le Corti dovranno d’ora in poi riconoscere, che potrebbero essere triplicate anche in virtù degli interessi e della rivalutazione monetaria. Il secondo aspetto riguarda invece la prescrizione che, tenendo anche conto dei principi stabiliti dalla Corte Ue, non è mai iniziata a decorrere perché non c’è mai stata una normativa di attuazione per i medici iscritti ai corsi prima del 1991.
«Dopo 20 anni la Corte Ue – commenta Simona Gori, Direttore Generale Consulcesi - conferma quanto abbiamo sempre sostenuto. Ora si apre una nuova giurisprudenza che i Tribunali dovranno recepire in tutti i gradi giudizio. Una notizia estremamente positiva per tutti i medici specialisti penalizzati dalla mancata attuazione delle direttive Ue in materia. Anche grazie a questa sentenza si può sostenere che vengono meno i termini di prescrizione e si triplicano le somme riconosciute ai ricorrenti».

Di seguito l’analisi completa dell’avvocato Marco Tortorella.
«La Corte di Giustizia europea con la sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha stabilito che l’adeguata remunerazione deve essere corrisposta per il periodo della formazione specialistica a partire dal 1º gennaio 1983 e fino alla conclusione, anche se la formazione è iniziata prima. Tale questione era stata rimessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanze del 5 luglio 2016) alla Corte europea, affinché interpretasse correttamente le Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE in materia di formazione del medico specialista e di remunerazione adeguata.
Il problema da risolvere era se i medici che si erano iscritti ai corsi di specializzazione prima del 31 dicembre 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione.
La Corte europea ha detto di si, almeno per gli anni di frequenza dal 1 gennaio 1983 in poi. Ma la sentenza in questione risulta fondamentale anche relativamente ad altri due aspetti di particolare importanza: i criteri di determinazione dell’ammontare del risarcimento e la prescrizione. Il primo di questi aspetti viene affrontato direttamente dalla Corte di Giustizia europea nel punto 47 della sentenza, nel quale si afferma che il risarcimento deve essere determinato in base a quanto previsto dalla “normativa nazionale di trasposizione” della direttiva.
Ebbene, la normativa di trasposizione è il decreto legislativo 257 dell’8 agosto 1991, n.257 il quale all’art. 8 prevede una borsa di studio di lire 21.500.000, attuali euro 11.103,94 per ogni anno di frequenza. Quindi, molto di più di quanto liquidato da numerose sentenze (euro 6.713,94 per ogni anno di frequenza) che si rifacevano, invece, all’art. 11 della Legge n. 370/99.
Non solo, sulla base di tale principio e conformemente a quanto già chiarito (sentenza del 17 aprile 2009 n. 9147) sono dovuti anche la rivalutazione monetaria e gli interessi, con la conseguenza che in molti casi la somma dovuta viene triplicata.
Il secondo aspetto riguarda indirettamente la prescrizione in quanto, dovrebbero essere smentite quelle tesi sfavorevoli ai medici secondo le quali il termine decennale di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n. 370/99 del 27 ottobre 1999. Infatti, se tale legge non può avere rilievo, in quanto non è la “normativa nazionale di trasposizione”, per i medici iscritti ai corsi prima del 1991, si può sostenere che la prescrizione non è mai iniziata a decorrere, non essendo stata mai attuata per questi medici la direttiva
».
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