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Istituito l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
Pubblicato in G.U. il Decreto Interministeriale
Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale
La Legge 14 agosto 2020, n. 113, contenente «disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni», come comunicato con il numero di Informaiop 367, ha previsto l’istituzione presso il Ministero della Salute, con Decreto del Ministero stesso, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie (Osservatorio).
L’art. 2, comma 1, della Legge 113/2020 ha previsto, in particolare, che con il predetto decreto si definisca la durata e la composizione dell'Osservatorio che dovrà essere costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne, e al quale dovranno essere presenti rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle Regioni, un rappresentante dell’Agenas, rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai quali, tuttavia, non verranno corrisposti indennità, rimborsi spese, gettoni o altri emolumenti comunque denominati.
In merito al rappresentate dell’Agenas, la legge, chiarisce, in particolare, che la stessa è giustificata dalle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 sopracitato. L'Osservatorio, infatti, è previsto che acquisisca, con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, istituito appunto presso l'Agenas, e degli ordini professionali, i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza degli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro; è previsto, inoltre, che l'Osservatorio si rapporti, per le tematiche di comune interesse, con il predetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità che gli trasmette, tramite l'Agenas, i dati di acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, istituto presso il Ministero della salute, e Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, istituito presso l’Agenas, in altre parole, sono destinati, nello spirito della legge, a lavorare in piena sinergia.
L’art. 2, comma 1, della Legge 113/2020 ha previsto, infine, che nel predetto decreto, si indichino le modalità con le quali l'organismo riferisce, di regola annualmente, sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati.
Il Decreto, che avrebbe dovuto vedere la luce entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, ovvero il 24 dicembre 2020, è stato firmato dai Ministri Speranza, Lamorgese e Franco lo scorso 13 gennaio e pubblicato nella G.U. 18 febbraio 2022, n. 41, raggiungibile al seguente link.
Nel provvedimento ministeriale, in particolare, è disposto che l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie è istituito presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN del Ministero della Salute, della quale un funzionario svolge funzioni di segreteria. È dettagliata, inoltre, la composizione, precisando quali sono le organizzazioni di settore che verranno rappresentate da un componente e i rappresentati del Ministero della Salute, e chiarendo che i componenti, una volta nominati, rimangono in carica tre anni dalla data di insediamento, con possibilità di riconferma. Rimane fermo, come già disposto dalla legge, che la partecipazione all’Osservatorio, da parte dei componenti, degli eventuali sostituti ed esperti, non da diritto a rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Nel Decreto, inoltre, vengono ribaditi i compiti assegnati all’Osservatorio, già individuate nella Legge 113/2020, per il dettaglio dei quali rimandiamo al numero 367 di Informaiop citato in premessa, chiarendo che è lo stesso a produrre i dati utili alla relazione annuale che il Ministero della Salute tramette alle Camere sull’attività svolta; l’organizzazione e il funzionamento dell’attività, invece, verranno definiti all’atto dell’insediamento con apposito regolamento con il quale dovrà essere disciplinata.
A questo punto non resta che attendere il Decreto del Ministero della Salute con il quale verranno nominati i singoli rappresentati.