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Notizie dalla Liguria

Eletti i componenti del nuovo Comitato esecutivo

Triennio 2018-2021

Il Consiglio Nazionale del 7 giugno 2018 ha proceduto all'elezione del Vicepresidente nazionale, dell'Amministratore Tesoriere e dei 6 componenti del Comitato Esecutivo. I componenti del Consiglio hanno così eletto per il triennio 2018-2021: Bruno Biagi, Presidente Aiop Emilia Romagna come Vicepresidente nazionale; Fabio Marchi è stato riconfermato Amministratore Tesoriere. Riconfermati invece componenti del Comitato esecutivo Gabriele Pelissero, Past President e Ettore Sansavini, Presidente Aiop Liguria. Nuovi ingressi invece per Massimo De Salvo, Presidente Aiop Valle d'Aosta; per Vittorio Morello, Presidente Aiop Veneto; per Carla Nanni, componente del direttivo Aiop Lombardia, per Andrea Pirastu, Presidente Aiop Sardegna. Entra a far parte nel nuovo Comitato anche il neo eletto Michele Nicchio, Presidente nazionale Aiop Giovani.

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Notizie Aiop Nazionale

Subordinazione e modalità di svolgimento della prestazione
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Subordinazione e modalità di svolgimento della prestazione

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 23816 del 2 settembre 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la recentissima ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha ribadito che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato.

Nel caso di specie, una lavoratrice ricorreva giudizialmente al fine di ottenere la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nel periodo – intercorso tra il 1989 ed il 2001 (data in cui era stata assunta dalla medesima società con la qualifica di dirigente) – in cui aveva svolto attività di preposto, ed alla condanna di quest’ultima al pagamento delle differenze retributive, oltre alla declaratoria dello svolgimento delle mansioni di preposto anche per il periodo successivo al gennaio 2001.

La Corte d’Appello di Cagliari - Sez. distaccata di Sassari - respingeva il gravame proposto dalla lavoratrice avverso la decisione del Tribunale di Sassari che aveva rigettato la domanda proposta dalla predetta, rilevando che la lavoratrice svolgeva le mansioni di preposto, secondo il contratto del 1989, senza vincolo di subordinazione e con ampia libertà organizzativa, e che tale attività era perdurata sino al 2001, data di assunzione quale dirigente. Peraltro, all’atto dell’assunzione quale dirigente, la lavoratrice aveva informato l’ente previdenziale della cessazione dell’attività autonoma prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.

La Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, nel confermare la statuizione della Corte d’Appello, rileva, preliminarmente, che il criterio principe per qualificare un rapporto come subordinato è la presenza di un vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore “che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato”. 

Secondo i Giudici di legittimità hanno, invece, “carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall’assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l’apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull’atteggiarsi del rapporto”.

Per la sentenza, questi ultimi elementi - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.

In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla lavoratrice, dal momento che la stessa, nel periodo in contestazione, doveva rispondere all’amministratore della società solo in ordine ai risultati conseguiti, potendo però svolgere la relativa prestazione con ampi margini di autonomia.

 

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