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Notizie dalla Liguria

Eletti i componenti del nuovo Comitato esecutivo

Triennio 2018-2021

Il Consiglio Nazionale del 7 giugno 2018 ha proceduto all'elezione del Vicepresidente nazionale, dell'Amministratore Tesoriere e dei 6 componenti del Comitato Esecutivo. I componenti del Consiglio hanno così eletto per il triennio 2018-2021: Bruno Biagi, Presidente Aiop Emilia Romagna come Vicepresidente nazionale; Fabio Marchi è stato riconfermato Amministratore Tesoriere. Riconfermati invece componenti del Comitato esecutivo Gabriele Pelissero, Past President e Ettore Sansavini, Presidente Aiop Liguria. Nuovi ingressi invece per Massimo De Salvo, Presidente Aiop Valle d'Aosta; per Vittorio Morello, Presidente Aiop Veneto; per Carla Nanni, componente del direttivo Aiop Lombardia, per Andrea Pirastu, Presidente Aiop Sardegna. Entra a far parte nel nuovo Comitato anche il neo eletto Michele Nicchio, Presidente nazionale Aiop Giovani.

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Notizie Aiop Nazionale

Report Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata
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Report Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata

Mercoledì 6 dicembre u.s., si sono riunite la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata. Molte le tematiche di interesse affrontate.

Mercoledì 6 dicembre u.s. si sono riunite la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata. 
 
In particolare, la Conferenza Stato-Regioni tra i vari ha: 
  • Reso parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto tra le Regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. In particolare, la Conferenza delle Regioni, ha espresso parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:
    • in sede di riparto del saldo deve essere effettuato il conguaglio finale per gli anni 2020 e 2021 sulla base della percentuale dei permessi richiesti in via definitiva, rispetto agli acconti già erogati sulla base di percentuali di riparto provvisorie;
    • considerato che in attesa della regolarizzazione dei rapporti di lavoro le Regioni sostengono gli oneri per assicurare l'assistenza sanitaria ai lavoratori stranieri, il finanziamento delle quote a saldo per gli anni 2020 e 2021 e delle intere quote per gli anni 2022 e 2023 deve essere ripartito con maggiore tempestività, possibilmente entro l'anno in corso, provvedendo ad una celere emanazione del decreto ministeriale che completa la ripartizione delle risorse disponibili e già stanziate nel bilancio dello Stato.
      QUI il parere della Conferenza delle Regioni.
  • Sancito l'intesa  sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, per il riparto del fondo di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l’anno 2023 (emotrasfusi).
  • Reso parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza – urgenza”.
  • Reso parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, recante “Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie”.
  • Reso parere sulle tre relazioni dell’Istituto Superiore di Sanità sulle attività svolte nell’ambito del Programma di prioritizzazione del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (anni 2018 e 2019 - 2020 e 2021 - 2022).
  • Rinviato l'informativa concernente “Piano nazionale di comunicazione del rischio pandemico 2023-2028”.

QUI il report della Conferenza Stato-Regioni.


La Conferenza Unificata tra i vari ha:
  • Sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle modalità e i termini di attuazione dei progetti utili alla collettività recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. In particolare, la Conferenza delle Regioni ha sancito l'intesa con le seguenti raccomandazioni:
    • di prevedere modalità di certificazione delle competenze che verranno acquisite;
    • di uniformare i contenuti di cui ai capi II e VII dell'allegato 1 a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, in relazione alla possibilità di partecipare non solo ai PUC nel comune di residenza ma anche quello dei comuni del medesimo Ambito Territoriale Sociale;
    • di completare e rafforzare i canali della cooperazione applicativa tra sistemi informativi, favorendo lo scambio di informazioni per il tramite della piattaforma, al fine di arricchire il patrimonio informativo a disposizione dei servizi per il lavoro, con dati aggiornati in tempo reale.

QUI il parere della Conferenza delle Regioni.

 
  • Reso parere sul disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
    In particolare, il parere evidenzia come il finanziamento del FSN cresca del 4% nel 2024, più del triplo del valore di crescita della spesa primaria dichiarata dal Governo per il DdL Bilancio 2024, pari all'1,3%, a testimonianza della strategicità della spesa. Inoltre, lo stesso documento propone le seguenti proposte emendative di potenziale interesse:
  • Articolo aggiuntivo 41 bis "Emersione rapporti lavoro irregolari" - Con l'art. 103, comma 24 del Decreto-Legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, sono stati stanziati 170 milioni per l'anno 2020 e 340 milioni a decorrere dall'anno 2021 per il finanziamento dell'assistenza sanitaria a favore dei lavoratori irregolari emersi con la procedura prevista dalla suddetta norma. Lo stanziamento di 340 milioni annui, a valere sul fondo sanitario, è stato reiterato anche per gli esercizi 2022 e 2023. Ad oggi, risulta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali abbia adottato soltanto il Decreto Ministeriale 16 giugno 2022 con il quale, tenuto conto degli esiti dell'esame del 39,42% delle domande di regolarizzazione di lavoratori presentate, è stata ripartita tra le Regioni e Province Autonome la corrispondente quota di risorse stanziate per gli anni 2020 e 2021, per un importo di 67.014.000,00 euro relativi all'anno 2020 e di 134.028.000,00 euro relativi all'anno 2021, per un importo complessivo di 201.042.000,00 euro. Pertanto, in relazione alle quote residue degli anni 2020 e 2021 ed alle intere quote degli anni 2022 e 2023, restano ancora da ripartire a Regioni e Province Autonome 988.958.000,00 euro. Considerato che le risorse risultano già stanziate nell'ambito del fondo sanitario nazionale si ritiene che sussistano tutti i presupposti per completare il riparto tra le Regioni delle risorse in questione, prevedendo l'erogazione delle somme e l'iscrizione in bilancio di almeno l'80%. Il restante 20% verrà ripartito a conguaglio delle domande effettivamente presentate negli anni in oggetto. Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.
  • Articolo aggiuntivo 41 ter "Fondo per il finanziamento degli oneri per indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210" - La norma prevede l'istituzione di un fondo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 in favore delle Regioni a titolo di concorso agli oneri sostenuti per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di autocoordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.
  • Articolo aggiuntivo 41 quater "Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici"  - L'emendamento ha la finalità di consentire alle Regioni ed alle Province Autonome di contabilizzare, ai fini dell'equilibrio economico dei servizi sanitari regionali dell'esercizio 2023, il payback relativo ai dispositivi medici acquistati negli esercizi 2019, 2020 e 2021, analogamente a quanto già avvenuto con riferimento al payback relativo ai dispositivi medici di competenza degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per il quale la norma ha autorizzato per le Regioni e le Province autonome la contabilizzazione nell'esercizio 2022.
  • Articolo aggiuntivo 41 quinquies "Entrate payback ai fini dell'equilibrio economico-finanziario 2023" - In considerazione dell'incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo verificatesi nell'anno 2023 , le entrate di cui al payback per acquisti diretti relativo agli anni 2021 e 2022, oggetto di pagamento con riserva, possono essere utilizzate dalle Regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2023, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.
  • Articolo aggiuntivo 41 sexies "Proroga per l'anno 2023- utilizzo quote avanzo vincolato" - Con tale norma si intende prorogare anche per l'anno 2023 l'art. 1 comma 822 della L. n. 197/2022, così come modificato dall'art. 16-ter del DL n. 198/2022, lettera a) e lettera b), recante l'utilizzo di quote di avanzo vincolato per la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dalle aziende dei servizi sanitari regionali (lett.a) o dei disavanzi pregressi (lett. B). Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.
  • Art. 44.1 bis, "Verifica impatto" - Si chiede che non ci sia un aggravio per i bilanci delle Regioni e delle Province Autonome.
  • Art. 47, comma 2 "Quota premiale" - La norma prevede un incremento - in maniera permanente - della quota premiale dallo 0,25 per cento allo 0,50 a decorrere dall'anno 2024 delle risorse previste per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, a parità di fabbisogno finanziario sanitario nazionale annualmente definito. Attualmente nella bozza di Legge di bilancio all'art. 47 la quota premiale viene innalzata allo 0,50% ma solo limitatamente all'anno 2024 (art. 4, comma 1 del DI n. 198/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023). La modifica prevede un incremento permanente, a decorrere dal 2024. Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.
  • Art. 50, comma 3 "Obiettivi di piano" - Dalla relazione tecnica ed illustrativa allegata al DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 non si evincono le finalità per cui nel 2025 e nel 2026 vengono sottratte dalla quota indistinta risorse pari a 240 milioni di euro e a 310 milioni di euro per destinarle all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitario di carattere sanitario. Si ritiene pertanto inopportuno la sottrazione di un importo significativo di risorse dal fabbisogno finanziario indistinto per destinarlo a risorse vincolate in assenza di una precisa motivazione e finalità. Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.
  • Articolo aggiuntivo 50-bis "Disposizioni per la valorizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale" - Con tale disposizione si dà attuazione alla previsione contenuta nell'ultimo punto della scheda 3 del Patto per la salute 2019-2021 di cui all'intesa Stato-Regioni del 18 dicembre 2019. La norma consente, per il triennio 2023-2025, alle Regioni che abbiano almeno avviato il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera) destinare risorse aggiuntive a favore delle aziende ed enti del proprio servizio sanitario regionale fino al 2% del monte salari 2018, in deroga ai limiti della spesa per il personale del SSN determinati dall'articolo 11 del D.L. 35/2019 (c.d. decreto Calabria) e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016). Tale incremento, che sarà destinato, in sede di contrattazione integrativa, al solo personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario, dovrà comunque essere percentualmente definito nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, le risorse andranno utilizzate tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di € 200.000.000 per il triennio 2023-2025.
  • Articolo aggiuntivo 50-ter "Eliminazione del limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale" - Le proposte emendative di cui sopra escludono gli enti del Servizio sanitario nazionale dall'ambito applicativo dell'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e cioè dal limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009 nelle assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché nel reclutamento di personale con contratti di formazione lavoro, o altri rapporti formativi, o con contratti di somministrazione di lavoro. La predetta esclusione è motivata dal fatto che per le predette tipologie di assunzione il limite di spesa è compreso nel limite generale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 20129, n. 35 ( c.d..Decreto Calabria) convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, limite dato dalla spesa complessiva per il personale sostenuta nel 2018 o se superiore dalla spesa sostenuta nel 2004, ridotta dell' 1,4%. Lo stralcio degli enti del SSN dall'ambito applicativo della norma non comporta pertanto alcun incremento della spesa per il personale e consente agli stessi enti una maggiore flessibilità nel reclutamento di risorse umane sia nei casi di mancanza di candidati idonei nelle graduatorie di concorso pubblico, sia laddove il fabbisogno aziendale è legato ad esigenze di carattere temporaneo o a vacanze transitorie di organico che richiedono l'assunzione di personale supplente.
  • Articolo aggiuntivo 50-quater "Norme in materia di garanzia di funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale" - La finalità  è quella di consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare senza soluzione di continuità alcuni strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento e conseguentemente sono dirette a garantire i livelli essenziali assistenza.
QUI il parere della Conferenza delle Regioni.
 
QUI il report della Conferenza Unificata.
 
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