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Notizie dalla Liguria

Eletti i componenti del nuovo Comitato esecutivo

Triennio 2018-2021

Il Consiglio Nazionale del 7 giugno 2018 ha proceduto all'elezione del Vicepresidente nazionale, dell'Amministratore Tesoriere e dei 6 componenti del Comitato Esecutivo. I componenti del Consiglio hanno così eletto per il triennio 2018-2021: Bruno Biagi, Presidente Aiop Emilia Romagna come Vicepresidente nazionale; Fabio Marchi è stato riconfermato Amministratore Tesoriere. Riconfermati invece componenti del Comitato esecutivo Gabriele Pelissero, Past President e Ettore Sansavini, Presidente Aiop Liguria. Nuovi ingressi invece per Massimo De Salvo, Presidente Aiop Valle d'Aosta; per Vittorio Morello, Presidente Aiop Veneto; per Carla Nanni, componente del direttivo Aiop Lombardia, per Andrea Pirastu, Presidente Aiop Sardegna. Entra a far parte nel nuovo Comitato anche il neo eletto Michele Nicchio, Presidente nazionale Aiop Giovani.

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Notizie Aiop Nazionale

Il danno da demansionamento e il rifiuto del dipendente di altre posizioni lavorative
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Il danno da demansionamento e il rifiuto del dipendente di altre posizioni lavorative

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: Ordinanza n. 17634 del 01.07.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento prende le mosse dal ricorso in Cassazione presentato da una lavoratrice che richiedeva il danno da demansionamento per le nuove mansioni assegnatele, atteso che, a dire della dipendente, erano in parte estranee alla professionalità e all'esperienza maturata dalla stessa all’interno dell’azienda.
In particolare, la Corte di Appello di Brescia aveva già censurato le doglianze della lavoratrice e, in accoglimento dell'impugnativa promossa dalla Società, aveva respinto la domanda volta all'accertamento del demansionamento subìto per essere la predetta stata adibita, a far tempo dal 2005, alle mansioni di addetta a call center all’esito della riduzione della forza lavoro della società.
Ed invero, all'esito dell’espletata istruttoria era infatti risultato provato che la società avesse disposto la riorganizzazione aziendale di un proprio sito produttivo, con eliminazione di figure di supporto alla vendita. Nell'ambito di tale riorganizzazione la lavoratrice “aveva rifiutato due possibilità di ricollocamento, una di addetta al supporto alla vendita … l'altra di venditrice”, con il risultato di esonerare la responsabilità del datore per il dedotto inadempimento all'art. 2103 c.c..
Dall’istruttoria era altresì emerso come le mansioni di addetta al call center fossero, in realtà, in linea con il livello di inquadramento contrattuale della lavoratrice ed equivalenti a quelle di addetta alla vendita.
Contro tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione la lavoratrice chiedendo la censura della predetta Ordinanza nella parte in cui, pur avendo accertato il “mutamento in peius delle mansioni affidate dal 2005, ha poi ritenuto erroneamente non giustificato il rifiuto della lavoratrice di accettare il trasferimento a Milano o l'assunzione a Brescia presso altro datore di lavoro in franchising”.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, condividendo la statuizione della Corte territoriale, respingeva tale motivo di impugnazione, ribadendo come il rifiuto opposto dalla dipendente di accettare le due posizioni offerte dalla società, esonerasse la stessa da ogni responsabilità e che, quindi, non vi fosse stata violazione dell'art. 2103 c.c..
Al riguardo, la Corte ha infatti ricordato che, allorché da parte di un lavoratore sia allegato un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (in questo senso, Cass. n. 4766/2006 e Cass. n. 4211/2016).
Sulla scorta delle predette argomentazioni, la Suprema Corte ha ritenuto non sussistente detto inadempimento, posto che le risultanze dell’istruttoria del giudizio di merito avevano inequivocabilmente dimostrato che le mansioni di addetta al call center non fossero dequalificanti rispetto al livello di inquadramento contrattuale della lavoratrice e che l'adibizione alle stesse fosse conseguenza della riorganizzazione aziendale in atto.
In altre parole, la Corte, nel ritenere la pronuncia gravata immune da censure e concludendo per il rigetto del ricorso, ha ritenuto giustificata “l'adibizione a mansioni in parte estranee alla professionalità e all'esperienza pregresse” della lavoratrice, stante il netto rifiuto dalla stessa opposto di accettare le due posizioni in precedenza offerte dalla società che veniva ritenuto quale “elemento di esonero dalla responsabilità” del datore di lavoro.
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