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Notizie dalla Liguria

Eletti i componenti del nuovo Comitato esecutivo

Triennio 2018-2021

Il Consiglio Nazionale del 7 giugno 2018 ha proceduto all'elezione del Vicepresidente nazionale, dell'Amministratore Tesoriere e dei 6 componenti del Comitato Esecutivo. I componenti del Consiglio hanno così eletto per il triennio 2018-2021: Bruno Biagi, Presidente Aiop Emilia Romagna come Vicepresidente nazionale; Fabio Marchi è stato riconfermato Amministratore Tesoriere. Riconfermati invece componenti del Comitato esecutivo Gabriele Pelissero, Past President e Ettore Sansavini, Presidente Aiop Liguria. Nuovi ingressi invece per Massimo De Salvo, Presidente Aiop Valle d'Aosta; per Vittorio Morello, Presidente Aiop Veneto; per Carla Nanni, componente del direttivo Aiop Lombardia, per Andrea Pirastu, Presidente Aiop Sardegna. Entra a far parte nel nuovo Comitato anche il neo eletto Michele Nicchio, Presidente nazionale Aiop Giovani.

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Notizie Aiop Nazionale

La polizza di responsabilità civile per colpa grave per gli esercenti la professione sanitaria
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La polizza di responsabilità civile per colpa grave per gli esercenti la professione sanitaria

Ecclesia GEAS Sanità e i Lloyd’s of London hanno finalizzato un accordo/Convenzione che nel settore privato costituisce una novità soprattutto in tema di costi.

Con l’entrata in vigore della Legge 24/2017 Gelli-Bianco il 1° aprile 2017, nonostante ad oggi si è ancora in attesa della sua piena attuazione, mancando ancora i tre decreti attuativi legati alla sfera assicurativa, non è prevista alcuna normativa secondaria per gli obblighi di cui all’art. 10, comma terzo che dispone: “al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 (ndr Azione di Rivalsa) e all'articolo 12, comma 3, (ndr Surroga ex art. 1916) ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.

Per l’adempimento di tale obbligo di stipula “di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave” per chiunque operi all’interno di struttura sanitaria privata (medici, infermieri, tecnici sanitari, etc),“con oneri a proprio carico “, così come previsto all’art. 10, comma 3 della L. 24/2017, ed al fine di calmierare i costi della garanzia di “Colpa grave”, Ecclesia GEAS Sanità e i Lloyd’s of London hanno finalizzato un accordo/Convenzione che nel settore privato costituisce una novità soprattutto in tema di costi.
La polizza di Colpa Grave dei Lloyd’s of London prevede una pregressa decennale e postuma decennale in caso di cessazione dell’attività, estesa agli eredi, compreso il periodo pregresso (come previsto all’art. 11 L.24/2017).
L’assicurazione tutela gli esercenti la professione sanitaria dalle azioni previste nell’articolo 9 della Legge 24/2017 Gelli-Bianco, con massimali adeguati alla normativa vigente e garantisce la responsabilità degli esercenti (anche derivante da colpa lieve) in ipotesi di interventi di primo soccorso per dovere deontologico con un massimale di € 1.000.000,00.

I premi annui lordi – comprensivi di imposte, a seconda della categoria di appartenenza, sono:

- medici, direttore sanitario, biologo, psicologo, farmacista € 256,00
- personale sanitario non medico € 42,00

Le modalità di adesione alla Convenzione colpa grave possono essere,
A) ADESIONE SINGOLA (effettuata dal singolo Esercente): connettendosi al link http://www.ecclesiageas.iusrl.it/;

B) ADESIONE MASSIVA (effettuata dalla struttura sanitaria): Nel caso la struttura sanitaria, anche al fine di verificare gli adempimenti di legge da parte di tutto il personale sanitario, voglia gestire direttamente la procedura di emissione e pagamento dei premi, facendo compilare a ciascun esercente il Modulo di adesione, ed inoltrando poi i tutti i moduli firmati a sanita@ecclesiageas.it;

Si evidenzia che la polizza di Colpa crave costituisce, quindi, una garanzia assicurativa personale per l’esercente, che deve – a proprie spese - obbligatoriamente stipularla. Il contratto deve e dovrà garantire anche fatti accaduti in costanza di rapporti di lavoro precedenti e successivi a quello attuale, nonché operare per i dieci anni successivi alla cessazione definitiva dell’attività.
E’ importante tenere presente che:
- eventuali soluzioni di garanzia alternative alla stipula di una polizza personale (la Legge, per la polizza di Colpa Grave, non ammette misure analoghe):
- meccanismi contrattuali di rinuncia all’azione di rivalsa;
- polizze RCT/O contratte dalla struttura con apposizione di consistenti franchigie e/o elevate soglie di rischio autoassicurate;
- polizze RCT/O contratte dalla struttura con estensione alla colpa grave del personale esclusivamente in riferimento all’attività espletata presso la struttura contraente;
- polizze RCT/O contratte dalla struttura con estensione alla colpa grave del personale senza garanzia postuma per cessazione attività del singolo.
Sono tutte da ritenersi non conformi alla normativa vigente.

Per maggiori informazioni:
http://www.ecclesiageas.it/

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