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Le novità lavoro della settimana (25 febbraio – 03 marzo)
Analizziamo le nuove circolari INPS in materia di depenalizzazione del reato di versamento dei contributi, il nuovo regime operativo degli ANF alla luce dell’introduzione dell’Assegno Unico e la circolare INL sui contratti di rete e le comunicazioni obbligatorie connesse.
David Trotti, Consulente della Sede nazionale
Le novità INPS sul reato di omesso versamento
Con la circolare n.32/2022, l’INPS fornisce le indicazioni operative in merito alla depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Per effetto dell’intervento legislativo, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l’importo omesso è inferiore alla già menzionata soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. L’Istituto, con questa circolare fornisce le disposizioni operative preordinate all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di fondatezza dell’accertamento e di assenza del pagamento delle ritenute omesse, di assenza del pagamento della sanzione in misura ridotta entro i termini normativamente previsti, nonché all’emissione dell’ordinanza motivata di archiviazione.
ANF, il regime a partire dal 1° marzo 2022
L’INPS, con la circolare n.34/2022 fornisce le nuove indicazioni operative in materia di ANF. Tali novità, in vigore con decorrenza al 1° marzo 2022, riguarderanno la platea di beneficiari che continuerà a fruire degli assegni al nucleo alla luce dell’introduce del nuovo Assegno Unico. Nello specifico, a partire dal 1° marzo 2022, non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico. Mentre, continueranno, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Comunicazioni obbligatorie per i contratti di rete
Con la circolare n.315/2022 l’INL fornisce le indicazioni operative in merito alle comunicazioni obbligatorie in regime di codatorialità. Tali comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono da effettuare attraverso il modello “Unirete” accessibile dal sito www.servizi.lavoro.gov.it. Tali comunicazioni sono obbligatorie e da effettuarsi a far data dal 23 febbraio 2022. Invece, in relazione ai rapporti di lavoro in codatorialità già in essere alla predetta data sarà invece possibile effettuare le comunicazioni entro il giorno 24 marzo 2022 compreso.