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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo il licenziamento dell’infermiere destinatario di gravi reclami formulati dai pazienti
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Legittimo il licenziamento dell’infermiere destinatario di gravi reclami formulati dai pazienti

Tribunale di Roma Sezione lavoro Sentenza n. 10223 del 3 dicembre 2021 - Gravità della condotta ai sensi della lett. A) art. 42 (già 41) del CCNL AIOP

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia oggi in commento affronta il caso di un infermiere licenziato da un importante Ospedale romano per essere stato destinatario, in un arco temporale ristretto, di ben due reclami scritti da parte di distinti pazienti, i quali lamentavano condotte fortemente inappropriate nelle fasi pre e post esami diagnostici, quali, per il primo, l’aver estratto il tappo del raccordo del deflussore con la bocca, l’aver sottovalutato  i sintomi lamentati, l’aver ripulito una ferita con carta prelevata dal bagno comune; per la seconda, l’averla trattata in maniera arrogante, deridendola ed umiliandola.

Il lavoratore impugnava la risoluzione innanzi il Tribunale di Roma, il quale, in prima fase, ritenendo ultroneo procedere con la prova per testi, rigettava il ricorso, sancendo espressamente in ordinanza: ““le condotte addebitate, così come puntualmente descritte nel dettaglio dei reclami presentati dai pazienti, … risultano con ogni evidenza gravi e censurabili, atteso il delicato compito che un infermiere è chiamato a svolgere e che sempre va svolto con attenzione e cura e deve mantenersi scevro da atteggiamenti e comportamenti quali descritti nei reclami dei pazienti”. Il Tribunale specificava inoltre che: “appare idoneamente dimostrato il fatto posto a base del provvedimento recessivo impugnato, attraverso le puntuali indicazioni provenienti dai reclami dei pazienti, a uno dei quali ha fatto seguito un referto di pronto soccorso”.

L’ex dipendente proponeva opposizione ed il Giudice della seconda fase riteneva di esperire apposita istruttoria, ascoltando anche i due pazienti. All’esito, emetteva la sentenza in esame, respingendo ancora una volta il ricorso proposto, con condanna del lavoratore alle spese di lite.

Il Tribunale, richiamando il contenuto della precedente pronuncia, ribadisce infatti, come “il tenore letterale delle deposizioni testimoniali, che sostanzialmente confermano quanto lamentato dai testi […] e [..] nei reclami in atti, porta a ritenere, invece, giustificato il licenziamento del ricorrente. Deve, infatti, considerarsi, ai fini della valutazione del comportamento tenuto dal […], la particolare natura delle mansioni svolte, condividendosi, sul punto, quanto affermato dal Giudice in sede sommaria, laddove si evidenzia che il delicato compito assegnato all’infermiere impone cura ed attenzione verso i pazienti.  Le deposizioni dei testi addotti da parte ricorrente non forniscono elementi probatori idonei a qualificare in termini diversi i comportamenti denunciati dai pazienti […] e […] e, d’altronde, non può non darsi rilievo alla
circostanza che ben due pazienti si siano lamentati dei comportamenti tenuti dal ricorrente nell’esecuzione della prestazione lavorativa. Di contro, scarso rilievo probatorio hanno le dichiarazioni contenute nelle trascrizioni delle conversazioni telefoniche allegate agli atti, posto che le stesse oltre a non fornire alcun puntuale riscontro probatorio di segno opposto a quello risultante dalle deposizioni testimoniali dei pazienti, contengono delle valutazioni personali degli interlocutori del […] e, in quanto tali, non incidono sul quadro probatorio
”.

In ultimo, il Tribunale, affrontando l’eccezione formulata da controparte, secondo cui il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare una sanzione conservativa e non espulsiva, chiarisce la portata della lett. A) dell’art. 42 (già 41 del CCNL), specificando che “la lettera A dell’art. 41 del ccnl espressamente contempla la sanzione del licenziamento nei casi previsti dal capoverso precedente (tra i quali quelli contestati al ricorrente), qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità. E nel caso in esame, i comportamenti appaiono connotati da particolare gravità: sicuramente grave è il comportamento tenuto nei confronti della [..] e grave è anche l’aver portato il paziente […] nel bagno comune per lavare il sangue che usciva dalla cannula. Non meno grave è l’atteggiamento complessivo tenuto nei confronti di entrambi i pazienti”.

Il Giudice, dunque, si è conformato al principio giurisprudenziale oramai consolidato (v. Cass. n. 27939 del 13 ottobre 2021) secondo cui “in materia di licenziamenti disciplinari, nell’ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, qualificato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non possa discostarsi da tale previsione (per la condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall’art. 12 l. 604/1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva (Cass. 7 maggio 2015, n. 9223; Cass. 5 maggio 2017, n. 11027; Cass. 16 maggio 2020, n. 8621; Cass. 10 luglio 2020, n. 14811)”.

Resta comunque fermo che, ove l’infrazione che determini la sanzione espulsiva non sia espressamente tipizzata, ma ricondotta, come nel caso di specie, ad una “maggiore gravità” rispetto a quelle conservative, il relativo accertamento compete al magistrato, il quale, caso per caso, e dunque con una certa discrezionalità, valuterà se la condotta sia effettivamente grave o riconducibile a sanzioni conservative.

È opportuno dunque che il datore, allorquando intenda procedere con una risoluzione sulla base della lett. A) art. 42 CCNL, effettui un accertamento preventivo sulla effettiva gravità del fatto, tale da scongiurare una diversa interpretazione da parte dei Giudici di merito.

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