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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Esclusa esenzione IVA per le imprese sociali che svolgono attività socio-sanitarie
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Esclusa esenzione IVA per le imprese sociali che svolgono attività socio-sanitarie

Interpello n. 475/2021

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 475/2021, reperibile al seguente link, ha ritenuto che una fondazione che ha finalità di assistenza sociale e socio-sanitaria, benché svolga attività interamente in convezione con Comune o ATS come nel caso di specie, non può fruire dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-ter, del DPR 633/1972, nell’ipotesi in cui assuma la qualifica di impresa sociale.

Alla base di tale conclusione, l’Agenzia pone la circostanza che l’art. 10, comma 1, n. 27-ter, sopra richiamato, per effetto della modifica apportata dal d.lgs. 117/2017, riconosce l’esenzione dall’IVA per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali in comunità o simili, rese da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’art. 41 della legge 833/1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

La qualifica di impresa sociale, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, escluderebbe l’applicazione dell’esenzione in quanto l’inserimento, in sostituzione della parola «ONLUS» originariamente prevista nella norma sopra richiamata, dell’espressione «enti del Terzo settore di natura non commerciale», nella quale non potrebbe rientrare per espressa previsione normativa l’impresa sociale, esprimerebbe chiaramente «la volontà del legislatore di escludere dal novero dei soggetti che possono applicare l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-ter, del DPR 633/1972, tutti gli enti che hanno natura commerciale e di conseguenza anche le imprese sociali che per definizione sono enti di carattere commerciale».

Tale qualifica, inoltre, ad avviso dell’Agenzia sulla base di quanto sopra esposto, escluderebbe anche la possibilità per la fondazione di essere inclusa tra gli «enti aventi finalità assistenziali», che la norma prevede espressamente tra i soggetti che possono godere della detta esenzione. Una conclusione che, tuttavia, non prenderebbe in considerazione, come prospettato invece dall’istante, la natura delle prestazioni effettivamente erogate dall’ente ed espressamente richiamate dalla norma.

 

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