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Vaccinazione nei luoghi di lavoro
Indicazioni generali per il trattamento dei dati personali
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale Aiop
Con la sottoscrizione di un nuovo Protocollo nazionale del 6 aprile 2021, le Parti sociali hanno dato avvio ad una nuova fase della vaccinazione contro l’infezione da Sars-CoV-2, prevedendo la possibilità per i datori di lavoro di procedere alla somministrazione del farmaco ai propri dipendenti, indipendentemente dall’età degli stessi, attraverso la stipulazione di contratti con le aziende sanitarie.
Attraverso tale protocollo le organizzazioni di rappresentanza delle imprese hanno avvertito la responsabilità sociale di collaborare attivamente all’iniziativa attraverso:
1. l’offerta di spazi aziendali di grandi dimensioni presenti nei diversi territori per l’utilizzo diretto da parte del sistema pubblico dell’emergenza come punti di vaccinazione aggiuntivi;
2. l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta del proprio personale, nella convinzione che solamente un’azione generale e coordinata possa abbattere i tempi della vaccinazione, ampliare la tutela e consentire di proteggere la salute collettiva.
In questo ambito I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari vaccinali nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.
In tale contesto è nuovamente intervenuto in materia il Garante per la Protezione dei Dati Personali, ribadendo, anche in questa fase, l’importanza della tutela dei dati dei soggetti coinvolti e, in particolare, come l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei dipendenti sia il medico competente e come, pertanto, occorra far a questo riferimento per la somministrazione del farmaco, nonché tutti gli atti propedeutici, quali la compiuta informazione dei lavoratori e l’acquisizione del consenso informato.
In particolare, il Garante ha sottolineato come le parti sociali abbiano inserito tra i presupposti ritenuti “imprescindibili” ai fini della realizzazione dell’iniziativa “l’adesione consapevole e informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, la “tutela della privacy” e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori”.
Ed infatti, continua l’Autorità, “anche in questo contesto eccezionale occorre infatti che ciascuno dei soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione del piano vaccinale … operi nell’ambito e nei limiti previsti dalla rispettiva disciplina applicabile, che ne costituisce la base giuridica, evitando la confusione di ruoli che può dare adito a una circolazione illecita di informazioni, che potrebbe determinare effetti lesivi dei diritti e delle libertà degli interessati”.
In altre parole, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, ha ribadito la propria interpretazione restrittiva assunta nelle F.A.Q. del 17.02.2021 e in alcune precedenti note, evidenziando come il medico competente sia “l’unico legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori per le finalità indicate dalla legge di settore … in qualità di autonomo titolare del trattamento”.
Nonostante l’emergenza in corso, il Garante non ha quindi mutato la propria posizione, confermando che – in nessun caso – l’azienda può acquisire il dato vaccinale dei propri dipendenti, non esistendo alcuna previsione di legge che costituisca un’idonea base giuridica per il trattamento diretto da parte delle aziende.
Ed infatti, si deve rammentare come il Legislatore, nel disporre l’obbligo della vaccinazione in capo ai professionisti sanitari ed operatori di interesse sanitario, non abbia previsto alcuna deroga in materia di privacy ed anzi abbia esplicitamente vincolato la ASL al “rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali”.
Pertanto, allo stato, non è ancora possibile per le Aziende Sanitarie procedere ad un’indagine autonoma in merito all’osservanza delle precitate disposizioni di legge.