Search
× Search

Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
RSS
First1314151618202122Last

Notizie Aiop Nazionale

Il nuovo congedo straordinario per sospensione didattica in presenza
3685

Il nuovo congedo straordinario per sospensione didattica in presenza

Circolare n. 2 del 12 gennaio 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la conversione del DL 137 del 2020 in Legge n. 178 del 2020, il Legislatore ha inserito l’art. 22-bis, rinnovando l’istituto del congedo straordinario riservato ai genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado.
Il congedo in parola potrà essere richiesto dal lavoratore in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza della scuola secondaria di primo grado (scuola media), ove è iscritto il figlio del lavoratore dipendente, situata in una “zona rossa”, oppure dal genitore di minore affetto da disabilità grave, iscritto a scuole di ogni ordine o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.
Inoltre, il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza ricompresi all’interno del periodo e nelle zone rosse.
All’esito dell’emanazione della norma è intervenuto l’INPS con la Circolare n.2 del 12.01.2021, fornendo alcuni chiarimenti sul beneficio e sull’iter per la concessione dello stesso, concentrandosi in particolare sui requisiti per poter fruire del congedo in parola.
 

Secondo l’interpretazione fornita dall’Ente per la fruizione del congedo occorre la sussistenza della seguenti condizioni:

a) che il lavoratore abbia un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) che il lavoratore sia impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;
c) che l’altro genitore non abbia effettuato la domanda di congedo straordinario, per il medesimo periodo, sia per lo stesso figlio che per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore e non stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile per esigenze legate allo stesso figlio;
d) non è obbligatoria la convivenza del genitore con il figlio per il quale si richiede il congedo.

La durata massima del congedo, che non potrà essere richiesta per giorni precedenti il 9 novembre 2020, coincide con il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza dovuto ad una Ordinanza del Ministro della Salute con cui viene disposta l’applicazione delle misure di contenimento.
Per le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto, sarà riconosciuta, al lavoratore, un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo maternità, ad eccezione dell’incidenza sulle mensilità aggiuntive (comma 2, dell’articolo 23, del decreto legislativo n. 151/2001). Il relativo periodo sarà coperto da contribuzione figurativa.


Previous Article L’Italia approva la ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro
Next Article Decreto Milleproroghe
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2025 by Aconet srl
Back To Top