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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

INAIL. La contrazione del COVID-19 è infortunio sul lavoro
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INAIL. La contrazione del COVID-19 è infortunio sul lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

Sin dal giorno della pubblicazione del DL n. 18 del 17 marzo 2020, l’INAIL è intervenuta con diversi comunicati volti a fornire chiarimenti in merito alla gestione dell’astensione dal lavoro del personale dipendente di strutture sanitarie esposto al contagio del nuovo Coronavirus. Con la nota n. 3675 l'INAIL il 17 marzo 2020 ha chiarito, in primo luogo, che i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, purché assicurati con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa (anche in itinere), sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.
In altre parole, nel ricordare come la contrazione del Covid-19 in ambito lavorativo sia qualificabile come infortunio e non come malattia professionale, ha evidenziato, con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti di qualsiasi “struttura sanitaria pubblica o privata … che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni”, così ribadendo l’esistenza di un collegamento funzionale presunto tra la contrazione del virus e l’esercizio di attività sanitaria, con la conseguenza che le aziende sanitarie sono onerate a prendere tutte le opportune misure.
Di tal che, la struttura sanitaria di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datore di lavoro, è tenuta ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la relativa denuncia/comunicazione d’infortunio nel termine di legge. Per i datori di lavoro assicurati all’INAIL, l’obbligo della comunicazione d’infortunio, ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto con la denuncia/comunicazione d’infortunio. Inoltre, resta fermo l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio.
L’Istituto ha altresì chiarito che, sebbene ai sensi del DL n. 18 del 2020, la quarantena fiduciaria sia equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico, resta invece precluso l’accesso alla tutela assicurativa per tutti i dipendenti sanitari posti in quarantena per motivi di sanità pubblica, salvo che risultino positivi al test di conferma e, in questo caso, sono tutelati dall’INAIL per l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Successivamente, con la Circolare INAIL n. 13 del 3 Aprile 2020, l’Ente, nel fornire alcune indicazioni con riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste di prestazioni e la revisione delle rendite INAIL, ha decisamente allargato la platea dei lavoratori oggetto del meccanismo presuntivo volto alla tutela degli infortuni sul lavoro per infezione da Covid-19.
Per quanto ivi rileva, l’INAIL ha ribadito che per gli operatori sanitari vige il principio di presunzione legale di origine: “nell'attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo Coronavirus”.
Tuttavia, come cennato, l’Istituto ha specificato che la cd. occasione di lavoro per il rischio legato all’emergenza epidemiologica in atto non si applica solo ai sanitari, di tal che tale presunzione si dovrà applicare ogni qual volta sussista un elevato rischio di contagio legato al costante contatto con il pubblico. In via esemplificativa, ma non esaustiva, l’INAIL ha indicato: “lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari”.
Pertanto, l’Istituto ha, di fatto, equiparato la tutela offerta al personale sanitario ad ogni dipendente operante all’interno di strutture, con la conseguenza che, ove un dipendente dovesse contrarre il Covid-19, il datore di lavoro dovrà procedere ad effettuare, nei tempi di legge, la denuncia-comunicazione all’INAIL e gli ulteriori adempimenti.
Infine, l’Istituto ha indicato anche i casi in cui la contrazione del virus può essere ricondotta all’infortunio in itinere. Come noto, ai sensi dell’art. 12 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tale istituto opera nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Di tal che, l’Istituto ha determinato l’onere di attivazione dell’assicurazione infortunistica anche in caso di “eventi di contagio da nuovo Coronavirus accaduti durante tale percorso”.
Pertanto, dalla lettera dei vari interventi dell’Istituto, sembra che la platea dei fruitori dell’assicurazione potrebbe ampliarsi considerevolmente, sino a potersi considerare la contrazione del COVID-19 infortunio sul lavoro ogni qual volta il rischio lavorativo ecceda la possibilità di contagio della popolazione generale.
Infine, la circolare specifica in merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, che, essendo il rischio di contagio molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.
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