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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Obbligo di repêchage e inidoneità fisica
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Obbligo di repêchage e inidoneità fisica

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro Sentenza n. 18556 del 10.07.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul controverso tema del contenuto dell’obbligo di repêchage sussistente in capo all’azienda a fronte dell’inidoneità fisica di un lavoratore. Ed invero, le Società, di sovente, trovano difficoltà nel ricollocare all’interno del proprio organico dei lavoratori con una inidoneità fisica sopravvenuta che non permette più agli stessi di effettuare le mansioni per le quali erano stati assunti. Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione era relativo al licenziamento di un dipendente riconosciuto permanentemente inidoneo a prestare servizio nel reparto di provenienza e in quasi tutti gli altri reparti aziendali, ad eccezione di un unico settore nel quale, astrattamente, avrebbe potuto intervenire la prosecuzione del rapporto a fronte di una diversa organizzazione del lavoro. In primo grado, il licenziamento era stato dichiarato illegittimo proprio sul presupposto che, a fronte di una diversa organizzazione del lavoro nel reparto aziendale, la mansione del dipendente parzialmente inidoneo poteva essere ancora proficuamente utilizzata. La Corte d'appello di Torino riformava la decisione sul presupposto che la riorganizzazione interna del reparto costituiva indebita ingerenza rispetto al principio della libertà di iniziativa economica costituzionalmente protetto. La Cassazione, adita sul punto, ha sancito che il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica è da considerare legittimo non solo se non vi siano posizioni alternative nella organizzazione aziendale che sia possibile affidare al dipendente, ma anche nel caso in cui, pur essendo astrattamente possibile una nuova assegnazione, essa implicherebbe una modifica dell'organizzazione interna che risulti gravosa per l'impresa sul piano finanziario o che sia foriera di arrecare pregiudizio alla posizione di altri dipendenti. In altre parole, sebbene il datore di lavoro sia in ogni caso tenuto a verificare le possibilità di un ricollocamento interno di un dipendente divenuto inabile prima di procedere al licenziamento dello stesso, questo non è tenuto ad effettuare adattamenti organizzativi ove comportino un importante onere finanziario.  Inoltre, specifica la Suprema Corte, la ricollocazione del dipendente in attività compatibili con la ridotta capacità lavorativa sopravvenuta, non deve incidere negativamente sulla posizione di lavoro occupata dagli altri dipendenti, comportando a carico di questi ultimi un aggravamento delle condizioni di lavoro. Pertanto, quand'anche gli adattamenti organizzativi cui l'impresa potrebbe predisporsi allo scopo di salvare il posto di lavoro del dipendente dovessero risultare possibili senza generare un particolare aggravio sul piano finanziario, non di meno essi non potrebbero costituire un obbligo se, per effetto della disposta riorganizzazione, altri dipendenti dell'impresa si trovassero a subire un pregiudizio sul piano professionale.

 

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