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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Solidarietà contributiva in materia di appalto. Inapplicabilità del termine biennale agli enti previdenziali
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Solidarietà contributiva in materia di appalto. Inapplicabilità del termine biennale agli enti previdenziali

Corte di Cassazione, Sentenza n. 18004 del 4.07.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte affronta nuovamente la questione della solidarietà negli appalti che, alla luce delle ultime novelle operate dai vari legislatori, prevede la possibilità per il lavoratore della società appaltatrice, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, di agire direttamente contro il committente per ottenere i crediti retributivi e contributivi non erogati dal suo datore di lavoro.
In particolare, a seguito delle recenti modifiche dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 operate dal Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017 convertito dalla Legge n. 49/2017, è stata soppressa la possibilità per il committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione, ovvero di obbligare il lavoratore a richiedere preventivamente le somme dovute all’appaltatore o al subappaltatore.
La sentenza che si segnala tratta dell’aspetto contributivo della solidarietà, ma offre uno spunto di chiarezza interpretativa che risulta interessante anche per le aziende.
Ed invero, tra i giudici di merito si era formata una copiosa giurisprudenza favorevole all'applicazione del termine biennale di decadenza anche all'azione di recupero della contribuzione da parte degli enti previdenziali, con conseguenze spesso preclusive in ordine alle effettive possibilità di riscossione di tali somme, stante la farraginosità degli accertamenti ispettivi volti alla ricostruzione dei sistemi di appalto utilizzati e per l'individuazione dei lavoratori effettivamente coinvolti, con tempi spesso dilatati.
Con riferimento alla posizione dell'appaltante chiamato in solidarietà, la Cassazione è stata dunque chiamata a sciogliere il nodo dell'applicabilità del termine biennale anche agli enti, avuto riguardo anche alla specialità dell’obbligazione contributiva che, per sua natura, non è soggetta a decadenza ma solo alla prescrizione generale quinquennale ex art. 3 l. n. 335/1995.
La Corte di Cassazione, nel ribadire che “la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, ed il termine biennale dalla cessazione dell'appalto previsto dalla suddetta disposizione ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità”, ha espressamente sancito che l'unico termine applicabile per l'azione di recupero dei contributi è quello prescrizionale quinquennale, poiché idoneo a contemperare le esigenze di individuazione della corretta pretesa contributiva, con quelle di certezza nei rapporti giuridici coinvolti.
In estrema sintesi, la scelta di non rendere applicabile la decadenza biennale agli enti previdenziali si basa sulla necessaria distinzione tra obbligo contributivo e obbligo retributivo: si tratta di due tipi di obbligazione che per loro natura e rilevanza sociale hanno campi di applicazione e natura ben distinte, essendo la pretesa contributiva diretta al finanziamento del sistema previdenziale.
Inoltre, la Cassazione sottolinea come alla soddisfazione dell'obbligazione retributiva nel termine biennale deve seguire anche quella contributiva, che non può dipendere dal fatto incidentale della mancata attivazione giudiziale da parte dell'INPS nel termine breve di due anni.
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