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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Quanto l'attività privata del medico dipendente è considerata truffa contrattuale
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Quanto l'attività privata del medico dipendente è considerata truffa contrattuale

Tribunale di Bari, Sez. Lavoro: ordinanza del 19.02.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento prende le mosse dal ricorso di un medico, ex dipendente di una struttura sanitaria privata accreditata, il quale instava per la declaratoria di nullità di un licenziamento comminatogli poiché, a detta del lavoratore, discriminatorio, ritorsivo e/o dettato da motivo illecito e, comunque, privo di giusta causa.
Nella specie, la struttura aveva provveduto a risolvere il rapporto per giusta causa sulla base della condotta del professionista che aveva svolto, in più occasioni, durante il suo turno di lavoro in qualità di dipendente subordinato, attività in regime libero professionale in violazione degli accordi intercorsi con la Casa di Cura, come dimostrato da copiosa documentazione e confermato poi dalla consulenza tecnica d’ufficio, espletata in giudizio.
In particolare, il CTU riscontrava come il medico non avesse mai eseguito la timbratura né in entrata, né in uscita, in corrispondenza con lo svolgimento delle predette attività libero - professionali e, pertanto, come lo stesso avesse lucrato su una prestazione non resa, percependo lo stipendio e maturando, per i medesimi archi temporali, compensi per detta ulteriore attività autonoma.
Il Giudice, a fronte di tale evidenza, nel confermare la legittimità della contestazione disciplinare sollevata dall’azienda, ha dunque sancito che la cennata condotta costituiva una “ripetuta violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché degli obblighi contrattualmente assunti di diligenza e di fedeltà che devono costantemente improntare il rapporto di lavoro. Pertanto la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa senza preavviso comminata al ricorrente appare legittima e proporzionata rispetto alla condotta illecita in contestazione, astrattamente riconducibile al delitto tentato di truffa c.d. contrattuale [avendo con artifici o raggiri - consistiti nell’aver omesso di timbrare in uscita prima dello svolgimento dell’attività libero professionale intramoenia ed in entrata successivamente all’esaurimento della stessa attività - tentato di indurre in errore la parte datoriale e di procurare a sé un profitto - integrato dalla maturazione del credito corrispondente alla remunerazione dell’attività libero - professionale intramoenia che avrebbe dovuto essere espletata fuori dall’orario di lavoro subordinato - con eventuale danno per l’azienda …]”.
In altre parole, il Tribunale di Bari, nel confermare il licenziamento irrogato, ha rilevato graniticamente come la condotta del medico, consistente nell’erogare prestazioni in regime libero - professionale durante l’orario di lavoro subordinato, giustifichi ex se il licenziamento, in quanto l’Azienda, ove non si fosse avveduta della condotta omissiva del professionista, avrebbe remunerato il lavoratore, per ben due volte, sia per la prestazione di lavoro subordinato che per l’attività libero - professionale.
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