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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Sanzioni disciplinari. Il giudice non può rideterminarne la misura
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Sanzioni disciplinari. Il giudice non può rideterminarne la misura

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: Sentenza 11 febbraio 2019, n. 3896

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Cassazione, con la pronuncia in commento, è tornata sul potere del Giudice di rideterminare la sanzione disciplinare comminata dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
Il giudizio di legittimità prende le mosse dal ricorso di parte datoriale che instava per la legittimità delle sanzioni irrogate, ma, nel chiederne in via subordinata la rideterminazione, non precisava quale sarebbe stata la sanzione irrogabile in via alternativa.
La Suprema Corte, investita del ricorso, ha affermato che esula dai poteri del giudice ridurre la sanzione ritenuta sproporzionata che, dunque, può solo essere confermata o annullata. Invero gli Ermellini hanno ribadito il principio fondamentale in materia di sanzioni disciplinari: il potere di infliggerle spetta esclusivamente al datore di lavoro, che è anche l'unico che può proporzionarne l'entità alla gravità dell'illecito accertato.
Infatti, tale prerogativa si deve ricondurre all'interno del più ampio potere di organizzazione dell'impresa, che è espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall'articolo 41 della Costituzione. Ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della stessa, riducendone la misura.
Tuttavia, tale regola generale conosce due eccezioni: “solo nel caso in cui l’imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite”, ovvero nel caso in cui sia il “datore di lavoro che, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore poiché in tal modo non è sottratta autonomia all’imprenditore e si realizza l’economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima”.
In altre parole, la Suprema Corte ha sancito che la scelta della sanzione da erogare al lavoratore è una prerogativa che spetta al datore di lavoro. Pertanto, escluso il caso della richiesta esplicita dell’azienda, il sindacato del giudice può intervenire nel merito della scelta datoriale solo ove tale potere sia esercitato fuori i limiti previsti dalla legge e dal CCNL applicato.
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