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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento collettivo. Anche le lavoratrici in gravidanza o maternità possono essere licenziate
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Licenziamento collettivo. Anche le lavoratrici in gravidanza o maternità possono essere licenziate

Corte di Giustizia Ue, Terza Sezione, sentenza 22 febbraio 2018, causa C – 103/16

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Corte di Giustizia europea ha affrontato il caso di una lavoratrice spagnola che, all’epoca del suo esonero deciso nell’ambito di un licenziamento collettivo, era incinta. La predetta impugnava il licenziamento che si fondava sull’accordo (vertente anche sulla modifica delle condizioni di lavoro, nonché sulla mobilità funzionale e geografica) raggiunto dalla società datrice e dal comitato di negoziazione (formato dai rappresentati dei lavoratori) che aveva stabilito i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare e le priorità per mantenere il posto. Nello specifico, il licenziamento della lavoratrice veniva giustificato dalla necessità di una notevole riduzione di personale nella sua provincia e dal suo scarso rendimento (aveva avuto una valutazione con uno dei punteggi più bassi).
In prime cure le sue doglianze venivano respinte, mentre in appello veniva sollevata una pregiudiziale volta a valutarne la legittimità, dato che la Direttiva 92/85 vieta il licenziamento della lavoratrice nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità, tranne nei casi eccezionali non connessi al suo stato, ammessi dalle norme e/o prassi nazionali.
La Corte di Giustizia europea, con una interessante motivazione cui i giudici nazionali debbono attenersi nella valutazione di casi analoghi, ha dichiarato legittimo il licenziamento.
I Giudici europei hanno infatti chiarito che la direttiva 92/85 non osta a una normativa nazionale che consente il licenziamento di una lavoratrice gestante a causa di un licenziamento collettivo. La Corte ricorda, infatti, che se, da un lato, una decisione di licenziamento adottata per motivi essenzialmente legati allo stato di gravidanza dell’interessata è incompatibile con il divieto di licenziamento previsto in tale direttiva, per contro, una decisione di licenziamento presa durante il periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità per motivi non connessi allo stato di gravidanza della lavoratrice non è contraria alla direttiva 92/85, ove il datore di lavoro fornisca per iscritto giustificati motivi di licenziamento e quest’ultimo sia consentito dalle legislazioni e/o prassi dello Stato membro di cui trattasi.
Pertanto, ove siano indicati criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare (in particolare, motivi economici, tecnici o relativi all’organizzazione o alla produzione dell’impresa) il licenziamento di lavoratrici in gravidanza o maternità sarà da ritenersi legittimo.
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