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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Offese e minacce al superiore: legittimo il licenziamento poiché non si tratta di mera insubordinazione
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Offese e minacce al superiore: legittimo il licenziamento poiché non si tratta di mera insubordinazione

Cass. sez. Lav. n. 4230 del 19 febbraio 2024.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia in oggetto, ha affrontato il caso di una risoluzione operata nei confronti di una lavoratrice per aver essa proferito insulti pesanti e minacce, sul luogo di lavoro, nei confronti di una collega sovraordinata, salvo poi vedersi inizialmente reintegrare in servizio e indennizzare dal Tribunale cui si era rivolta per impugnare il recesso, pronuncia poi confermata dalla Corte d’Appello di Bologna in fase di reclamo. In particolare, la Corte bolognese - sebbene avesse affermato la rilevanza disciplinare della contestazione datoriale formulata alla dipendente e consistente appunto nell’aver pronunciato offese e minacce a un superiore - aveva però escluso che queste ultime avessero un “minimo di potenzialità intimidatoria oggettiva” anche in virtù della mancanza di “alcun precedente di condotta violenta”, e aveva quindi concluso anch’essa per la tutela reintegratoria, sussumendo tale comportamento nell’ambito di una mera “insubordinazione verso i superiori”. Insubordinazione che, secondo il contratto collettivo applicato in questo caso, avrebbe dovuto essere punita con una sanzione conservativa, non ricorrendo l’elemento della “gravità” della insubordinazione che lo stesso contratto prevedeva come necessario, per poter legittimamente irrogare un licenziamento disciplinare.

La Corte, disattendendo in toto le disposizioni del precedente Giudice, ha chiarito che per ricondurre una determinata infrazione nell’alveo delle sanzioni conservative piuttosto che in quelle risolutive, occorre necessariamente verificare se la condotta del lavoratore sia connotata da elementi aggiuntivi, estranei e aggravanti rispetto alla disposizione contrattuale ed è quindi insufficiente un’indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile alle disposizioni del contratto collettivo, essendo sempre doveroso valutare in concreto se la condotta tenuta, per la sua gravità, sia tale da far venir meno la fiducia del datore di lavoro e ciò con particolare attenzione al comportamento del dipendente che indichi una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza.

Nel caso di specie, dunque, il licenziamento è stato ritenuto pienamente legittimo avendo i giudici della Corte di appello trascurato di considerare che la frase pronunciata dalla lavoratrice non solo fosse espressione di insubordinazione, ma si accompagnasse anche a una ingiuria con epiteti offensivi e a una minaccia nei confronti della collega gerarchicamente sovraordinata, tale anche solo potenzialmente da ingenerare in quest’ultima timore e da turbarne o diminuirne la libertà psichica.

Per tali motivi, gli Ermellini hanno accolto il ricorso proposto dall’azienda con condanna della lavoratrice alle spese di lite.

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