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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Non vi è ingerenza nell’appalto se il committente fornisce indicazioni generali
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Non vi è ingerenza nell’appalto se il committente fornisce indicazioni generali

Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16153 del 16 giugno 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

L’interessante pronuncia in commento affronta il caso di un dipendente di una cooperativa appaltatrice, il quale, adducendo una interposizione fittizia di manodopera, rivendicava un rapporto subordinato con il committente dell’appalto.

Sia in primo che in secondo grado, i Giudici ritenevano genuino l’appalto ed il lavoratore ricorreva in Cassazione.

Orbene la Corte ha innanzitutto specificato che “nell'interpretare ed applicare l'art. 29 D.Lgs. 276 del 2003, la Corte d'Appello si è attenuta ai principi enunciati da questa Corte secondo cui il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall'altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale. Ne discende che, anche per gli appalti stipulati nella vigenza del richiamato decreto legislativo, opera il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 23215 del 2022; n. 15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n. 10057 del 2016; n. 7820 del 2013)”.

Indi, esaminando le modalità operative di esecuzione del servizio, ha ritenuto di confermare le precedenti sentenze, sancendo la legittimità della facoltà del committente di dare indicazioni in ordine ai luoghi dove le merci dovevano essere consegnate, in quanto riconducibile alla fase di attuazione del contratto di appalto e alla necessaria relazione che essa implica tra le parti contrattuali, trattandosi di determinazione di ordine generale, volta a individuare talune modalità (di luogo o di tempo) del servizio e non, invece, a impartire ordini agli autisti impiegati dall’appaltatore nel servizio. Infatti, secondo quanto accertato nel giudizio di merito, la prestazione lavorativa era stata organizzata e diretta dall’appaltatore nell’esercizio dei poteri di cui è titolare in quanto datore di lavoro, senza interferenze da parte del committente.

Inoltre, l’assegnazione da parte del committente di alcune dotazioni utilizzate dai dipendenti dell’appaltatore - telefono, palmare e un foglio di resoconto (cosiddetto debreef sheet) - è stata ritenuta coerente con l’esigenza di assicurare un più efficiente svolgimento del servizio e per verificarne la corretta esecuzione. Né l’utilizzo di questi strumenti implicava una direzione del lavoro da parte del committente.

L’azione del committente è stata, dunque, ricondotta nell’alveo dei suoi poteri di verifica e supervisione delle generali modalità di esecuzione del servizio appaltato e, comunque, non idonea a inficiare la liceità dell’appalto, non avendo ad oggetto l’organizzazione e la direzione del personale impiegato dall’appaltatore, a quest’ultimo esclusivamente rimesse.

Per tali motivi la Cassazione respingeva il ricorso proposto dal  lavoratore, condannandolo alle spese di lite.

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