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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Rapporto sulla Parità di genere e Certificazione: due adempimenti da monitorare
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Rapporto sulla Parità di genere e Certificazione: due adempimenti da monitorare

Facciamo il punto

David Trotti, consulente della Sede nazionale

Stanno pervenendo diversi quesiti alla sede nazionale relativamente all’obbligo del rapporto biennale per la parità di genere ed alla connessa certificazione, pertanto, in questo breve articolo si cercherà di fare il punto, rimandando alle Circolari AIOP n. 108/2022 - 82/2022 - 70/2022 e 236/2021.

Le premesse

Le norme che riguardano la parità di genere e i connessi adempimenti hanno origine dalla cosiddetta Agenda Onu 2030 che al quinto obiettivo ha quello dell’uguaglianza di genere (cfr. numero Informaiop 438).

Anche il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) si occupa del tema nella sua quinta missione, quella dell’inclusione e della coesione. Su questi presupposti si è incentrata l’azione del governo che ha cercato di porre il tema al centro anche degli obblighi e delle norme.

Le norme

Detto ciò, precisiamo che il fulcro di tutta l’azione governativa è l’allargamento dell’obbligo dell’invio del rapporto (biennale) sulla parità di genere che si rivolge ora alle aziende con più di 50 dipendenti (prima delle novelle normative erano 100). Le modalità di invio sono definite dal decreto Interministeriale del 29 marzo 2022 che all’articolo 1 stabilisce che: il presente decreto definisce le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti. E in particolare che: Il rapporto è redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di cinquanta dipendenti.

Come si vede saranno coinvolte anche le piccole strutture, ma anche quelle ancor più piccole perché esse (sotto i 50 dipendenti) possono inviare su base volontaria il rapporto.

A fronte di questo precisiamo che l’omessa, falsa o mendace trasmissione del rapporto è sanzionata sia in maniera economica (sanzione da 1.000,00 a 5.000,00 euro) che, in maniera forse più pesante, con la sospensione per un anno delle agevolazioni contributive.

Per il biennio 2020-2021 il termine di trasmissione del rapporto, è fissato al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione sarà al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Lo stesso decreto stabilisce poi che le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti e che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, per questo primo rapporto dovranno considerare la situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021. Ancora è stabilito che se si è redatto il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile secondo le previgenti modalità, si dovrà ricompilare il rapporto per il biennio 2020/2021 nelle nuove modalità.

Le strutture dovranno redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Al termine il Ministero rilascerà una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. I rapporti potranno essere distribuiti anche ad altri organismi pubblici.

La partecipazione alle gare

Il rispetto della parità di genere è divenuto in questo contesto uno degli elementi essenziali per la partecipazione alle gare pubbliche soprattutto in relazione alla certificazione del suo rispetto. Rispetto (e possesso) che conferisce vantaggi premiali ai fini delle gare pubbliche ed in particolare dei conteggi per l’aggiudicazione. Qui è necessario precisare che il percorso per la partecipazione è duplice da un lato le aziende da 15 a 50 dipendenti che, se non hanno presentato il rapporto, debbono presentare una relazione entro sei mesi dalla conclusione del contratto di appalto che sostanzialmente richiede gli stessi dati del rapporto e che deve essere trasmessa alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) e alla consigliera di parità. Per le aziende sopra i 50 dipendenti, invece, è previsto che nella documentazione di gara vada inserito il rapporto biennale, ovviamente nel rispetto dei termini di invio, unitamente ad un’attestazione che specifichi come il documento allegato sia conforme a quanto inviato alle RSA e alla consigliera di parità.

La certificazione

La certificazione della parità di genere, inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), è divenuta operativa con la pubblicazione sulla GU del 01/07/2022 del decreto 29 aprile 2022 attuativo della misura contenuta nella Legge di Bilancio (comma 147, legge 234/2021). Si potrà chiederla agli organismi accreditati secondo le norme UNI e attesta il possesso di parametri minimi di equità uomo-donna in azienda. La Certificazione è emessa secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni».

Il Decreto inoltre stabilisce che: ai fini del coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità e per consentire loro di esercitare il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi per mantenere la certificazione, i datori di lavoro forniranno annualmente, anche sulla base delle risultanze dell'audit interno, un'informativa aziendale sulla parità di genere, che rifletta il grado di adeguamento ad UNI/PdR 125:2022, inoltre le  rappresentanze sindacali aziendali e le consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità, qualora sulla base dell'informativa e dei dati risultanti dal Rapporto biennale rilevassero anomalie o criticità, potranno segnalarle all'organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato la certificazione della parità di genere, previa assegnazione all'impresa di un termine, non superiore a centoventi giorni, per la rimozione delle stesse.

La certificazione, inoltre, dà diritto a un bonus contributivo applicato su base mensile che non potrà essere superiore all’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con il limite di 50.000,00 euro annui per struttura. Questo con la consapevolezza che per il 2022 sono destinati alla misura 50 milioni di euro

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