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Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
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Notizie Aiop Nazionale

Lavoratori fragili e lavoro agile
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Lavoratori fragili e lavoro agile

Individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità

Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale

Il D.L. 221/2021, allo stato in attesa di conversione in legge, come comunicato con nostra Circolare n. 2/2022, ha disposto la proroga fino al 28 febbraio 2022 delle disposizioni relative ai lavoratori “fragili” contenute nell’art. 26, comma 2-bis, del D.L. 18/2020.

Il comma 2-bis dell’art. 26 sopracitato dispone, in particolare, che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, svolgano di norma l’attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti.

Orbene, il D.L. 221/2021, come segnalato a tutti i nostri associati con la Circolare citata in premessa, non si è limitato a prorogare sic e simpliciter la disciplina sopra richiamata ma ha demandato a successivo decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, l’individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali la prestazione lavorativa sarà normalmente svolta in modalità agile, nei termini sopra descritti.

Il decreto, che avrebbe dovuto essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 221/2021, ovvero il 24 gennaio 2022, è stato firmato dai Ministri Speranza, Orlando e Brunetta il 4 febbraio u.s. ed è stato pubblicato nella G.U. 11 febbraio 2022, n. 35.

Nel provvedimento, in particolare, sono state individuate le patologie e le condizioni, la cui esistenza dovrà essere certificata dal medico di medicina generale del lavoro, in presenza delle quali la prestazione lavorativa sarà normalmente svolta in modalità agile ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.L. 221/2022. L’elenco delle patologie e delle condizioni sopradette, per conoscere le quali rimandiamo alla lettura del decreto, è diviso secondo due macroaree nelle quale sono ricomprese le patologie e le condizioni (a) indipendenti dallo stato vaccinale e quelle che (b) richiedono la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari.

 

 

 

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