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Quali prerogative sindacali per le organizzazioni firmatarie del CCNL per adesione?
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
È stato molto dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza il tema delle prerogative sindacali per le organizzazioni che abbiano sottoscritto il CCNL per “adesione”, da intendersi quest’ultima quale sottoscrizione di un contratto collettivo che non sia preceduta da una effettiva partecipazione al processo negoziale.
Orbene, com’è noto, i diritti di cui al Titolo III della Legge 300/70 (artt. 19- 27, quali: costituzione r.s.a., assemblea, permessi, etc), secondo il disposto normativo, competono alle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva nonché, secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 231/2013, alle associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda, purché tale partecipazione abbia riguardato un contratto “normativo”, ossia quello che regola in modo organico i rapporti di lavoro. L’estensione non può quindi riguardare la sottoscrizione – o la partecipazione alle trattative – di un contratto solo “gestionale”.
Ne consegue che la rappresentatività utile per l’acquisto dei diritti sindacali in azienda dipende dall’effettività dell’azione sindacale che si esprime nella stipula, o nella partecipazione alle trattative, di un contratto collettivo avente le suddette caratteristiche ed applicato nell’unità produttiva. In mancanza, allo stato della legislazione vigente, così come anche statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il sindacato non è legittimato alla costituzione della Rsa, con conseguente esclusione dell’antisindacalità della condotta datoriale che neghi le prerogative sindacali a organismi aziendali promananti da associazioni prive della rappresentatività negoziale (si veda: Cass. 21 ottobre 2015, n. 21430).
Ciò detto, secondo il nuovo testo dell’art. 19 L. 300/70 (“costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali”), modificato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, può pacificamente desumersi come la firma per adesione non dia titolo, di per sé, ai diritti sindacali previsti dal Titolo III della richiamata legge ed in particolare alla costituzione delle r.s.a. e dunque alle conseguenti prerogative. Ciò, a meno che la sottoscrizione per adesione sia stata preceduta dalla partecipazione dell’organizzazione sindacale al tavolo negoziale.
D’altronde detto principio, a discapito di quello più risalente secondo cui la mera adesione al contratto collettivo poteva costituire un indizio, seppur flebile, di una presenza sindacale, da non trascurare in sede di accertamento del merito, pur non essendo sufficiente, di per sé, a qualificare il sindacato maggiormente rappresentativo ai sensi dell’art. 19 Stat. lav. (cfr. Cass. Lav. n. 1320/1986), è stato espressamente sancito dalla stessa Corte di Cassazione, la quale sul punto ha disposto che: ”in tema di rappresentanze sindacali aziendali, l’art. 19, comma 1, lett. b, della legge n. 300 del 1970 va interpretato – in linea con quanto affermato dalla Corte cost. con sentenza n. 244 del 1996, nel senso che, a fini della individuazione delle associazioni sindacali legittimate ad ottenere la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, non è sufficiente la mera adesione formale ad un contratto negoziato da altra associazione ma è necessaria una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto, assumendo rilievo la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale” (cfr. Cass. n. 18260/2010).
Tale orientamento si è poi nel tempo consolidato, tant’è che sia la Sezione Lavoro del Tribunale di Modena (sentenza del 4 giugno 2012), sia la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano (n. 48 del 13 gennaio 2015), si sono pienamente conformate alla sopra citata giurisprudenza di legittimità, la seconda facendo proprio anche il principio additivo di cui al su riportato disposto della Corte Costituzione.
In ultimo, anche il Tribunale di Siracusa con una recente sentenza (la n. 4245 del 27 maggio 2020) vi ha aderito, specificando sul punto che “costituisce, inoltre, presupposto indefettibile della rappresentatività sindacale l’effettiva partecipazione alle trattative volte alla formulazione del CCNL di settore e non già la mera sottoscrizione per adesione”.
Alla stregua dunque di quanto sopra esposto, può ritenersi che la sola firma del CCNL per adesione da parte di un sindacato che non ha partecipato alle trattative non comporta il riconoscimento in capo a quest’ultimo delle prerogative sindacali, ben potendo dunque le strutture negarne la fruizione, senza incorrere in condotte potenzialmente antisindacali.