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Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità sul lavoro
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Le novità sul lavoro

Sgravio contributivo, sostegno al reddito, collocamento obbligatorio

David Trotti, Consulente della Sede nazionale 

Sgravio contributivo apprendistato di primo livello: circolare INPS - Con la circolare n.87/2021, l’INPS, fornisce le istruzioni relativamente allo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Nella circolare, oltre a riepilogare l’impianto normativo relativo allo sgravio, sono definite le modalità di gestione e godimento delle agevolazioni che spettano alle aziende ed ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. In conclusione, sono definiti i casi di esclusione e le modalità di corretta compilazione del flusso Uniemens.

Assegno temporaneo: le istruzioni INPS - L’INPS si pronuncia sull’attuazione dell’assegno temporaneo per figli minori. Lo fa con il messaggio n. 2371/2021. Per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’Assegno temporaneo per i figli minori, c.d. Assegno temporaneo sarà erogato dall’Istituto, per chi ne farà richiesta, in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare. La misura e l’importo dell’assegno erogabile sono determinati da valori tabellari divisi per livelli di ISEE con una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli o a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi ed infine una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo. Le domande sono da inoltrare entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Nel messaggio sono poi fornite i regimi di compatibilità ed incompatibilità tra assegno temporaneo e altri interventi di sostegno al reddito.

Organico e computo della quota obbligatoria: la nota INL - Con la nota n.966/2021, l’INL si pronuncia sul mancato collocamento obbligatorio di lavoratori appartenenti a categorie protette. Con riferimento alla normativa vigente che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie sopra menzionate in misura determinata in base all’organico aziendale, l’INL ribadisce che trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell'obbligo, il datore di lavoro è tenuto al versamento a titolo di sanzione amministrativa di una somma pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. In caso di riduzione dell’organico, l’Istituto specifica che tale violazione non risulterà diffidabile nel caso in cui il venir meno dell’obbligo di assunzione è conseguenza di una riduzione della base di computo e non di una iniziativa, sia pur tardiva, del datore di lavoro. In questo caso si dovrà procedere a contestare la sanzione amministrativa.

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